Art. 5 
 
 
               Condizioni per l'immissione sul mercato 
             e per l'impiego dei prodotti da costruzione 
 
  1.  Quando  un  prodotto  da  costruzione  rientra  nell'ambito  di
applicazione di una norma armonizzata per la quale sia  terminato  il
periodo  di  coesistenza  desumibile  dall'elenco  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  ai  sensi  dell'articolo  17,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme  a
una  valutazione  tecnica  europea  rilasciata  per  il  prodotto  in
questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall'articolo
5  del  regolamento  stesso,   una   dichiarazione   di   prestazione
conformemente agli articoli 4, 6 e  7  del  medesimo  regolamento  ed
appone, all'atto dell'immissione di tale  prodotto  sul  mercato,  la
marcatura  CE  conformemente  agli  articoli  8  e   9   del   citato
regolamento. 
  2.  Il  fabbricante  redige  la  dichiarazione  di  prestazione   e
determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle  verifiche
della  costanza  della  prestazione  effettuate  secondo  i   sistemi
previsti nell'Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, cosi' come
modificato  dal  regolamento  delegato   (UE)   n.   568/2014   della
Commissione del 18 febbraio 2014. Nel caso dei sistemi di valutazione
e verifica della costanza delle prestazioni 1+, 1, 2+  e  3,  di  cui
all'Allegato  V  del  citato   regolamento,   la   dichiarazione   di
prestazione si basa sui certificati o rapporti  di  prova  rilasciati
dai pertinenti Organismi notificati. 
  3. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  5,  paragrafo  primo,
lettere a) e b),  del  regolamento  (UE)  n.  305/2011,  il  soggetto
incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere da costruzione
e' individuato nella figura del direttore dei lavori,  ove  designato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380, e successive modificazioni,  ovvero  del  professionista  che
certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio. 
  4. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  5,  paragrafo  primo,
lettera c), del regolamento (UE) n. 305/2011, le opere da costruzione
formalmente protette sono quelle soggette a tutela ed individuate  ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni. 
  5. L'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione e' soggetto,
per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle  norme  tecniche
per le costruzioni adottate  in  applicazione  dell'articolo  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e
successive modificazioni, e  per  i  materiali  e  prodotti  per  uso
antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro  dell'interno  ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139. 
  6. Per  i  prodotti  da  costruzione  di  cui  all'articolo  5  del
regolamento (UE) n. 305/2011 e' possibile derogare, con le  modalita'
di cui al  medesimo  articolo  5,  dall'obbligo  di  redazione  della
dichiarazione di prestazione,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 5. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  delegato
          (UE) n. 568/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42 si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 52 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, citato  nelle  note
          alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 52 (L).(Tipo di strutture e norme tecniche (legge
          2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) . - 1. In
          tutti  i  comuni  della  Repubblica  le   costruzioni   sia
          pubbliche  sia  private  debbono   essere   realizzate   in
          osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
          costruttivi  fissate  con  decreti  del  Ministro  per   le
          infrastrutture  e  i  trasporti,   sentito   il   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici che  si  avvale  anche  della
          collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche.
          Qualora le norme tecniche riguardino  costruzioni  in  zone
          sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
          l'interno. Dette norme definiscono: 
                a) i  criteri  generali  tecnico-costruttivi  per  la
          progettazione,  esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in
          muratura e per il loro consolidamento; 
                b) i carichi e  sovraccarichi  e  loro  combinazioni,
          anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive  e
          della destinazione dell'opera, nonche' i  criteri  generali
          per la verifica di sicurezza delle costruzioni; 
                c)  le  indagini  sui  terreni  e  sulle  rocce,   la
          stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i  criteri
          generali e le precisazioni tecniche per  la  progettazione,
          esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
          delle  opere  di  fondazione;  i  criteri  generali  e   le
          precisazioni tecniche per la  progettazione,  esecuzione  e
          collaudo di opere speciali, quali ponti,  dighe,  serbatoi,
          tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in  genere,
          acquedotti, fognature; 
              d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 
              2.  Qualora   vengano   usati   materiali   o   sistemi
          costruttivi diversi  da  quelli  disciplinati  dalle  norme
          tecniche  in  vigore,  la  loro   idoneita'   deve   essere
          comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal  Presidente
          del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  su  conforme
          parere dello stesso Consiglio. 
              3. Le norme tecniche di cui al presente  articolo  e  i
          relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
          la pubblicazione  dei  rispettivi  decreti  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana.". 
              Il testo dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n.139, citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art. 15. (Norme tecniche di  prevenzione  incendi).  -
          (articolo 3, legge 7 dicembre 1984,  n.  818;  articolo  1,
          comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli
          3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica  29  luglio
          1982, n. 577) 
              1.  Le  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  sono
          adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri interessati, sentito  il  Comitato  centrale
          tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.  Esse  sono
          fondate  su  presupposti  tecnico-scientifici  generali  in
          relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
          specificano: 
                a) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a ridurre le  probabilita'  dell'insorgere
          degli incendi e delle  esplosioni  attraverso  dispositivi,
          sistemi, impianti, procedure di svolgimento di  determinate
          operazioni, atti ad influire sulle sorgenti  di  ignizione,
          sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; 
                b) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a limitare  le  conseguenze  dell'incendio
          attraverso   sistemi,   dispositivi    e    caratteristiche
          costruttive, sistemi per le  vie  di  esodo  di  emergenza,
          dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
          simili. 
              2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
          beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto  dei
          Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali. 
              3. Fino all'adozione delle norme di  cui  al  comma  1,
          alle attivita', costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e
          prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
          applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
          e dai principi di  base  della  materia,  tenendo  presenti
          altresi'  le  esigenze  funzionali  e   costruttive   delle
          attivita' interessate.".