Art. 5 
 
 
                         Deposito intermedio 
 
  1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo puo'  essere
effettuato nel sito di produzione, nel  sito  di  destinazione  o  in
altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: 
    a) il sito rientra nella medesima classe  di  destinazione  d'uso
urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione  i
cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei  valori  di  cui
alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della  Parte  IV,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  oppure  in  tutte  le
classi di destinazioni urbanistiche, nel  caso  in  cui  il  sito  di
produzione rientri nei valori di  cui  alla  colonna  A,  Tabella  1,
Allegato 5, al  Titolo  V,  della  Parte  IV,  del  medesimo  decreto
legislativo; 
    b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel  piano
di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21; 
    c) la durata  del  deposito  non  puo'  superare  il  termine  di
validita'  del  piano  di  utilizzo  o  della  dichiarazione  di  cui
all'articolo 21; 
    d) il deposito delle  terre  e  rocce  da  scavo  e'  fisicamente
separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri  depositi
di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di  utilizzo  o
dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti  presenti
nel sito in deposito temporaneo; 
    e) il deposito delle terre e rocce  da  scavo  e'  conforme  alle
previsioni del  piano  di  utilizzo  o  della  dichiarazione  di  cui
all'articolo 21 e si identifica tramite  segnaletica  posizionata  in
modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al
sito di produzione, alle quantita' del materiale depositato,  nonche'
i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione  di
cui all'articolo 21. 
  2. Il proponente o il produttore  puo'  individuare  nel  piano  di
utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o piu'  di
siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di
deposito  intermedio  indicato  nel  piano  di   utilizzo   o   nella
dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o  il  produttore
aggiorna il piano o la dichiarazione in  conformita'  alle  procedure
previste dal presente regolamento. 
  3. Decorso il periodo di durata del  deposito  intermedio  indicato
nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui  all'articolo  21,
viene meno, con effetto  immediato,  la  qualifica  di  sottoprodotto
delle terre e  rocce  non  utilizzate  in  conformita'  al  piano  di
utilizzo o alla dichiarazione di cui  all'articolo  21  e,  pertanto,
tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di  quanto
indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo della colonna B, Tabella 1, allegato  5,
          al  Titolo  V,  della  Parte  Quarta,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo della colonna A, Tabella 1, allegato  5,
          al  Titolo  V,  della  Parte  Quarta,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per i riferimenti  della  Parte  Quarta,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.