Art. 5 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto
per legge, in violazione dell'articolo 3 del  presente  decreto,  non
riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso  apposta  o,  nei
casi previsti dal  comma  2  del  predetto  articolo,  sui  documenti
commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione
o,  se  diverso,   di   confezionamento   dei   prodotti   alimentari
preimballati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto
per legge, in violazione  dell'articolo  4,  comma  4,  del  presente
decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, non
evidenzia quello effettivo mediante  punzonatura  o  altro  segno  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 2.000 euro a 15.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto
per legge, in violazione  dell'articolo  4,  comma  5,  del  presente
decreto, non riporta in  etichetta  l'indicazione  della  sede  dello
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo
le  modalita'  di  presentazione   delle   indicazioni   obbligatorie
stabilite dall'articolo 13  del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 1.000 euro a 8.000 euro. 
  4. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1169/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi della legge  24  novembre
          1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.