Art. 5 
 
          Modifiche in materia di estradizione dall'estero 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 720: 
      1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      2) al comma 3, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti:  «Ministro  della  giustizia»  e  dopo  le
parole: «di differirne la presentazione» sono inserite  le  seguenti:
«, quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la  sicurezza
o altri interessi essenziali dello Stato,»; 
      3) ai commi 4 e 5, le parole: «ministro di grazia e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
    b) l'articolo 721 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 721 (Principio di specialita'). - 1.  La  persona  estradata
non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale  in
esecuzione di una pena o di una misura di  sicurezza  detentiva,  ne'
assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per
un fatto anteriore alla consegna  diverso  da  quello  per  il  quale
l'estradizione e' stata concessa. 
  2. Quando le  convenzioni  internazionali  o  le  condizioni  poste
prevedono che un fatto  anteriore  alla  consegna  non  possa  essere
giudicato, il  giudice  dispone  con  ordinanza  la  sospensione  del
processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba
essere pronunciata sentenza di  proscioglimento  o  di  non  luogo  a
procedere. 
  3. Avverso l'ordinanza di cui al  comma  2  possono  ricorrere  per
cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo  difensore.  Il
ricorso non ha effetto sospensivo. 
  4. La sospensione del processo non impedisce  il  compimento  degli
atti urgenti, l'assunzione delle prove  non  rinviabili,  nonche'  di
quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori
alla consegna. 
  5. Il principio di specialita' non opera quando: 
a) lo Stato estero ha consentito all'estensione; 
b) l'estradato ha espresso  il  proprio  consenso  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis; 
c) l'estradato, avendone avuta la possibilita', non  ha  lasciato  il
territorio dello Stato  trascorsi  quarantacinque  giorni  dalla  sua
definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi  ha  fatto
volontariamente ritorno.»; 
    c) dopo l'articolo 721 e' inserito il seguente: 
  «Art. 721-bis (Estensione dell'estradizione). - 1.  Ai  fini  della
richiesta  di  estensione  dell'estradizione   puo'   essere   emessa
ordinanza di custodia cautelare quando  sussistono  gravi  indizi  di
colpevolezza. 
  2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla  concessione
della estensione dell'estradizione ed e' revocata,  anche  d'ufficio,
in caso di rifiuto da parte dello Stato estero. 
  3. Concessa  l'estensione,  su  richiesta  del  pubblico  ministero
l'ordinanza   di   custodia   cautelare   e'   confermata   ai   fini
dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi  di  colpevolezza,
sussistono  esigenze  cautelari  a  norma  degli   articoli   274   e
seguenti.»; 
    d) l'articolo 722 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 722  (Custodia  cautelare  all'estero).  -  1.  La  custodia
cautelare all'estero in conseguenza di una  domanda  di  estradizione
presentata dallo Stato e' computata ai sensi dell'articolo 303, fermo
quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.»; 
    e) dopo l'articolo 722 e' inserito il seguente: 
   «Art. 722-bis (Riparazione  per  ingiusta  detenzione).  -  1.  La
custodia cautelare  all'estero  in  conseguenza  di  una  domanda  di
estradizione presentata  dallo  Stato  e'  computata  ai  fini  della
riparazione per ingiusta detenzione nei  casi  indicati  all'articolo
314.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  720  del  codice  di
          procedura penale,  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 720 (Domanda di estradizione). - 1.  Il  Ministro
          della giustizia e'  competente  a  domandare  a  uno  Stato
          estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei
          cui  confronti  debba  essere  eseguito  un   provvedimento
          restrittivo  della  liberta'  personale.  A  tal  fine   il
          procuratore generale presso la corte  di  appello  nel  cui
          distretto si procede o e' stata pronunciata la sentenza  di
          condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia,
          trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. 
              2. L'estradizione  puo'  essere  domandata  di  propria
          iniziativa dal ministro di grazia e giustizia. 
              3. Il Ministro della giustizia  puo'  decidere  di  non
          presentare la domanda di estradizione o  di  differirne  la
          presentazione, quando la  richiesta  puo'  pregiudicare  la
          sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello
          Stato,  dandone  comunicazione  all'autorita'   giudiziaria
          richiedente. 
              4. Il Ministro della giustizia e' competente a decidere
          in ordine all'accettazione delle  condizioni  eventualmente
          poste dallo  Stato  estero  per  concedere  l'estradizione,
          purche'  non  contrastanti  con  i  principi   fondamentali
          dell'ordinamento    giuridico     italiano.     L'autorita'
          giudiziaria  e'  vincolata  al  rispetto  delle  condizioni
          accettate. 
              5. Il Ministro della giustizia puo' disporre,  al  fine
          di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del
          condannato e domandarne l'arresto provvisorio.».