Art. 5 
 
 
                 Certificazione del diritto all'APE 
 
  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della   domanda   di
certificazione del diritto all'APE, l'INPS  comunica  al  richiedente
per via telematica  tramite  il  sito  istituzionale,  nella  sezione
riservata al richiedente  e  con  contestuale  invio  dell'avviso  di
comunicazione  di  avvenuta  pubblicazione  all'indirizzo  di   posta
elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione: 
  a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato  il
possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo  3.  In
tal  caso,  l'INPS  comunica  al  soggetto  richiedente  la  data  di
maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda  di  APE  di  cui
all'articolo 3, nonche' gli importi  minimo  e  massimo  della  quota
mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo  6,
commi da 1  a  4,  vigenti  alla  data  della  certificazione,  fermo
restando che tali importi  saranno  successivamente  riverificati  ai
sensi dell'articolo 6 al momento della domanda di APE; 
  b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il  possesso
dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1,  2  e
3. 
  2. La certificazione del  diritto  all'APE  e'  effettuata  tenendo
conto delle  disposizioni  e  condizioni  vigenti  al  momento  della
domanda  di  certificazione,  sulla  base  degli  elementi  e   delle
informazioni presenti negli archivi dell'INPS.