Art. 5 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2  operano  in  stretto
coordinamento tra loro nell'elaborazione del piano culturale e  nella
realizzazione delle conseguenti attivita', assicurando l'integrazione
e la coerenza con  i  programmi  e  con  le  attivita'  del  Comitato
storico-scientifico  per  gli  anniversari  di  interesse  nazionale,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Per il  raggiungimento  della  finalita'  della  presente  legge
mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, e'
istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, una Cabina di regia composta da tre componenti,  di  cui
uno in rappresentanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e uno in rappresentanza  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo.