Art. 5 
 
Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei confronti delle persone indicate  all'articolo  16  possono
essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il  tribunale
del capoluogo del distretto ove dimora la  persona,  dal  procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore  o  dal  direttore
della Direzione investigativa  antimafia  le  misure  di  prevenzione
patrimoniali di cui al presente titolo»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma  1,  lettere  c),  i),
i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono
attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il  tribunale
nel cui circondario dimora la persona, previo  coordinamento  con  il
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai  procedimenti
per l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione,  le  funzioni  di
pubblico ministero possono essere esercitate  anche  dal  procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  del
capoluogo del distretto, attraverso il raccordo  informativo  con  il
questore e con il direttore della Direzione  investigativa  antimafia
relativamente alle misure di prevenzione di cui al  presente  titolo,
cura che non  si  arrechi  pregiudizio  alle  attivita'  di  indagine
condotte anche  in  altri  procedimenti.  A  tal  fine,  il  questore
territorialmente  competente   e   il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia sono tenuti a: 
    a) dare immediata  comunicazione  dei  nominativi  delle  persone
fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti
personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19; 
    b) tenere costantemente aggiornato  e  informato  il  procuratore
della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto
sullo svolgimento delle indagini; 
    c) dare comunicazione per iscritto della proposta al  procuratore
della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto
almeno dieci giorni prima della sua presentazione  al  tribunale.  La
mancata comunicazione comporta l'inammissibilita' della proposta; 
    d)  trasmettere  al  procuratore  della  Repubblica   presso   il
tribunale  del  capoluogo  del  distretto,  ove  ritengano  che   non
sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di  prevenzione,
provvedimento  motivato  entro  dieci  giorni   dall'adozione   dello
stesso». 
  2. All'articolo 19, comma 4, del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Possono
altresi' accedere, senza nuovi  o  maggiori  oneri,  al  Sistema  per
l'interscambio di flussi dati  (SID)  dell'Agenzia  delle  entrate  e
richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini». 
  3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20. (Sequestro). - 1.  Il  tribunale,  anche  d'ufficio,  con
decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali  la  persona
nei cui confronti e'  stata  presentata  la  proposta  risulta  poter
disporre,  direttamente  o  indirettamente,  quando  il  loro  valore
risulta  sproporzionato  al  reddito   dichiarato   o   all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi,  si
ha motivo di ritenere che gli stessi siano  il  frutto  di  attivita'
illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di
cui agli articoli  34  e  34-bis  ove  ricorrano  i  presupposti  ivi
previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni
sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti
in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
anche al fine di consentire gli  adempimenti  previsti  dall'articolo
104 delle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989,  n.  271.  In  ogni  caso  il  sequestro  avente   ad   oggetto
partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto  a  tutti  i
beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555  e  seguenti
del codice  civile.  Nel  decreto  di  sequestro  avente  ad  oggetto
partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i  conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555
e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro. 
  2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui  agli
articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce
gli atti all'organo proponente quando ritiene  che  le  indagini  non
siano complete  e  indica  gli  ulteriori  accertamenti  patrimoniali
indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui  al
comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di  cui  agli
articoli 34 e 34-bis. 
  3. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando risulta  che  esso
ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali  l'indiziato
non poteva disporre direttamente o indirettamente  o  in  ogni  altro
caso in cui e' respinta la proposta di applicazione della  misura  di
prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le  trascrizioni  e  le
annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e
nel registro delle imprese. 
  4.   L'eventuale   revoca   del    provvedimento    non    preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi  acquisiti  nel  corso
degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19. 
  5. Il decreto di sequestro e  il  provvedimento  di  revoca,  anche
parziale, del sequestro sono comunicati,  anche  in  via  telematica,
all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione». 
  5. All'articolo 21 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono  sostituite  dalle
seguenti: «La polizia giudiziaria»; 
      2) le parole: «obbligatoria  della  polizia  giudiziaria»  sono
sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno,  dell'ufficiale
giudiziario»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi  dell'articolo  35,
comma  1,   sentito   l'amministratore   giudiziario,   valutate   le
circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza  titolo
ovvero sulla scorta di  titolo  privo  di  data  certa  anteriore  al
sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica». 
  6. All'articolo 22 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «dieci giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «trenta giorni»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida  si  tiene
conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2». 
  7. All'articolo 23 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano
diritti reali o personali  di  godimento  nonche'  diritti  reali  di
garanzia sui beni in sequestro.  Se  non  ricorre  l'ipotesi  di  cui
all'articolo  26,  per  la  liquidazione  dei  relativi  diritti   si
applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro». 
  8. All'articolo 24 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la
persona nei cui confronti e' instaurato  il  procedimento  non  possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per  interposta
persona fisica o  giuridica,  risulti  essere  titolare  o  avere  la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni  caso  il
proposto non puo' giustificare  la  legittima  provenienza  dei  beni
adducendo che il denaro utilizzato per  acquistarli  sia  provento  o
reimpiego dell'evasione fiscale.  Se  il  tribunale  non  dispone  la
confisca, puo' applicare  anche  d'ufficio  le  misure  di  cui  agli
articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. 
  1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca  di  partecipazioni
sociali totalitarie, ordina  la  confisca  anche  dei  relativi  beni
costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555  e  seguenti  del
codice  civile.  Nel  decreto   di   confisca   avente   ad   oggetto
partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i  conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555
e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se  il  tribunale
non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei
mesi  dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  beni  da  parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o
compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al  primo  periodo
puo' essere prorogato con decreto  motivato  del  tribunale  per  sei
mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto  delle
cause di sospensione dei termini di durata della custodia  cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in  quanto  compatibili;  il
termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove
sia necessario procedere all'espletamento  di  accertamenti  peritali
sui beni dei quali la  persona  nei  cui  confronti  e'  iniziato  il
procedimento risulta poter disporre, direttamente  o  indirettamente.
Il termine resta altresi' sospeso per  il  tempo  necessario  per  la
decisione  definitiva  sull'istanza  di  ricusazione  presentata  dal
difensore e  per  il  tempo  decorrente  dalla  morte  del  proposto,
intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e  alla
citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18,  comma  2,  nonche'
durante  la  pendenza  dei  termini  previsti  dai  commi  10-sexies,
10-septies e 10-octies dell'articolo 7. 
  2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento  definitivi
del decreto di confisca e' ordinata  la  cancellazione  di  tutte  le
trascrizioni e le annotazioni». 
  9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 25. (Sequestro e confisca per  equivalente).  -  1.  Dopo  la
presentazione della  proposta,  se  non  e'  possibile  procedere  al
sequestro dei beni di  cui  all'articolo  20,  comma  1,  perche'  il
proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche  ove
trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in  buona  fede,
il sequestro e la confisca hanno ad  oggetto  altri  beni  di  valore
equivalente e di legittima provenienza dei quali il  proposto  ha  la
disponibilita', anche per interposta persona. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con  le
modalita' di cui al comma 1 del presente articolo  nei  riguardi  dei
soggetti nei cui confronti prosegue  o  inizia  il  procedimento  con
riferimento a  beni  di  legittima  provenienza  loro  pervenuti  dal
proposto». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 17,  19,  20,  21,
          22, 23, 24 e 25 del citato decreto legislativo 6  settembre
          2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  17.  (Titolarita'  della  proposta).  -  1.  Nei
          confronti delle persone indicate  all'articolo  16  possono
          essere proposte dal procuratore della Repubblica presso  il
          tribunale  del  capoluogo  del  distretto  ove  dimora   la
          persona,   dal   procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo,  dal  questore  o   dal   direttore   della
          Direzione investigativa antimafia le misure di  prevenzione
          patrimoniali di cui al presente titolo. 
              2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1,  lettere
          c), i), i-bis)  e  i-ter),  le  funzioni  e  le  competenze
          spettanti  al  procuratore  della  Repubblica   presso   il
          tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche
          al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
          circondario dimora la persona, previo coordinamento con  il
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
          capoluogo del distretto. Nei medesimi casi,  nelle  udienze
          relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
          prevenzione, le  funzioni  di  pubblico  ministero  possono
          essere esercitate anche dal  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale competente. 
              3. Salvo quanto previsto  al  comma  2,  nelle  udienze
          relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
          prevenzione richieste ai sensi  del  presente  decreto,  le
          funzioni  di  pubblico  ministero   sono   esercitate   dal
          procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 
              3-bis.  Il  procuratore  della  Repubblica  presso   il
          tribunale  del  capoluogo  del  distretto,  attraverso   il
          raccordo informativo con il questore  e  con  il  direttore
          della Direzione investigativa antimafia relativamente  alle
          misure di prevenzione di cui al presente titolo,  cura  che
          non si  arrechi  pregiudizio  alle  attivita'  di  indagine
          condotte anche  in  altri  procedimenti.  A  tal  fine,  il
          questore territorialmente competente e il  direttore  della
          Direzione investigativa antimafia sono tenuti a: 
                a) dare immediata comunicazione dei nominativi  delle
          persone  fisiche  e  giuridiche  nei  cui  confronti   sono
          disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti
          dall'articolo 19; 
                b) tenere costantemente  aggiornato  e  informato  il
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
          capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini; 
                c) dare comunicazione per iscritto della proposta  al
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
          capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua
          presentazione  al  tribunale.  La   mancata   comunicazione
          comporta l'inammissibilita' della proposta; 
                d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso
          il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che
          non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di
          prevenzione,  provvedimento  motivato  entro  dieci  giorni
          dall'adozione dello stesso.». 
              «Art. 19. (Indagini patrimoniali). - 1. I  soggetti  di
          cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a  mezzo
          della guardia di finanza o della  polizia  giudiziaria,  ad
          indagini  sul  tenore   di   vita,   sulle   disponibilita'
          finanziarie  e  sul  patrimonio   dei   soggetti   indicati
          all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta  la
          misura di prevenzione  della  sorveglianza  speciale  della
          pubblica sicurezza  con  o  senza  divieto  od  obbligo  di
          soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza  o
          della  polizia  giudiziaria,  ad  indagini   sull'attivita'
          economica facente capo  agli  stessi  soggetti  allo  scopo
          anche di individuare le fonti di reddito. 
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  accertano,   in
          particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di
          autorizzazioni,   di   concessioni   o   di    abilitazioni
          all'esercizio di attivita' imprenditoriali  e  commerciali,
          comprese le iscrizioni ad  albi  professionali  e  pubblici
          registri, se beneficiano  di  contributi,  finanziamenti  o
          mutui agevolati ed  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo,
          comunque denominate, concesse  o  erogate  da  parte  dello
          Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea. 
              3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti  del
          coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo  quinquennio
          hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
          nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
          consorzi od associazioni, del  cui  patrimonio  i  soggetti
          medesimi risultano poter disporre  in  tutto  o  in  parte,
          direttamente o indirettamente. 
              4. I soggetti di cui all'articolo  17,  commi  1  e  2,
          possono richiedere, direttamente o a mezzo di  ufficiali  o
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  ad  ogni  ufficio  della
          pubblica amministrazione, ad ogni ente  creditizio  nonche'
          alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni  e
          copia della documentazione ritenuta  utile  ai  fini  delle
          indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2  e
          3. Possono altresi' accedere, senza nuovi o maggiori oneri,
          al  Sistema  per  l'interscambio  di  flussi   dati   (SID)
          dell'Agenzia delle entrate  e  richiedere  quanto  ritenuto
          utile ai fini delle  indagini.  Previa  autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica o del giudice procedente,  gli
          ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono  procedere  al
          sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli
          articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale. 
              5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una
          delle misure di prevenzione iniziato  nei  confronti  delle
          persone  indicate  nell'articolo  16,  il  tribunale,   ove
          necessario, puo'  procedere  ad  ulteriori  indagini  oltre
          quelle gia' compiute a norma dei commi che precedono.». 
              «Art. 21. (Esecuzione del sequestro). - 1. Il sequestro
          e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo 104 del
          decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271.  La  polizia
          giudiziaria, eseguite le formalita' ivi  previste,  procede
          all'apprensione  materiale  dei   beni   e   all'immissione
          dell'amministratore giudiziario nel possesso degli  stessi,
          anche se gravati da diritti reali o personali di godimento,
          con l'assistenza , ove ritenuto  opportuno,  dell'ufficiale
          giudiziario. 
              2.  Il  giudice  delegato  alla  procedura   ai   sensi
          dell'articolo  35,  comma   1,   sentito   l'amministratore
          giudiziario, valutate le circostanze,  ordina  lo  sgombero
          degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di
          titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante
          l'ausilio della forza pubblica. 
              3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di
          trasferta spettante all'ufficiale giudiziario  e'  regolato
          dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.». 
              «Art. 22. (Provvedimenti d'urgenza). - 1. Quando vi sia
          concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere
          disposta  la  confisca  vengano  dispersi,   sottratti   od
          alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi  1  e  2
          possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente
          del tribunale competente per l'applicazione della misura di
          prevenzione di disporre anticipatamente  il  sequestro  dei
          beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del
          tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni
          dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto  perde
          efficacia se non convalidato  dal  tribunale  entro  trenta
          giorni dalla proposta. 
              2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti
          di cui al comma 1 o degli  organi  incaricati  di  svolgere
          ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma  5,  nei
          casi di particolare urgenza il sequestro  e'  disposto  dal
          presidente del  tribunale  con  decreto  motivato  e  perde
          efficacia se non e' convalidato dal  tribunale  nei  trenta
          giorni successivi. Analogamente si procede  se,  nel  corso
          del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore
          giudiziario,  emerge  l'esistenza   di   altri   beni   che
          potrebbero formare oggetto di confisca. 
              2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida
          si  tiene  conto  delle  cause  di   sospensione   previste
          dall'articolo 24, comma 2.». 
              «Art. 23. (Procedimento applicativo). -  1.  Salvo  che
          sia   diversamente   disposto,    al    procedimento    per
          l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dettate
          dal titolo I, capo II, sezione I. 
              2. I terzi che risultino proprietari  o  comproprietari
          dei  beni  sequestrati,  nei   trenta   giorni   successivi
          all'esecuzione del sequestro, sono chiamati  dal  tribunale
          ad intervenire nel procedimento con  decreto  motivato  che
          contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio. 
              3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro
          deduzioni  con  l'assistenza  di  un   difensore,   nonche'
          chiedere l'acquisizione di  ogni  elemento  utile  ai  fini
          della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di
          cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei
          beni ai proprietari. 
              4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei  terzi
          che vantano diritti reali o personali di godimento  nonche'
          diritti reali di garanzia sui beni  in  sequestro.  Se  non
          ricorre  l'ipotesi  di  cui   all'articolo   26,   per   la
          liquidazione  dei  relativi   diritti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al titolo IV del presente libro.». 
              «Art. 24. (Confisca). -  1.  Il  tribunale  dispone  la
          confisca dei beni sequestrati di cui  la  persona  nei  cui
          confronti  e'  instaurato   il   procedimento   non   possa
          giustificare la legittima provenienza e di cui,  anche  per
          interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulti  essere
          titolare o avere la disponibilita' a  qualsiasi  titolo  in
          valore sproporzionato al  proprio  reddito,  dichiarato  ai
          fini delle imposte sul reddito, o  alla  propria  attivita'
          economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di
          attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni
          caso  il  proposto  non  puo'  giustificare  la   legittima
          provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per
          acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
          Se il tribunale non dispone  la  confisca,  puo'  applicare
          anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e  34-bis
          ove ricorrano i presupposti ivi previsti. 
              1-bis. Il tribunale,  quando  dispone  la  confisca  di
          partecipazioni  sociali  totalitarie,  ordina  la  confisca
          anche dei relativi beni  costituiti  in  azienda  ai  sensi
          degli articoli 2555  e  seguenti  del  codice  civile.  Nel
          decreto  di  confisca  avente  ad  oggetto   partecipazioni
          sociali il tribunale  indica  in  modo  specifico  i  conti
          correnti e i beni costituiti  in  azienda  ai  sensi  degli
          articoli 2555 e seguenti del  codice  civile  ai  quali  si
          estende la confisca. 
              2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se  il
          tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
          entro un anno e  sei  mesi  dalla  data  di  immissione  in
          possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
          Nel caso di  indagini  complesse  o  compendi  patrimoniali
          rilevanti, il termine di cui al primo periodo  puo'  essere
          prorogato con decreto motivato del tribunale per sei  mesi.
          Ai fini del computo dei termini suddetti,  si  tiene  conto
          delle cause di sospensione  dei  termini  di  durata  della
          custodia  cautelare,  previste  dal  codice  di   procedura
          penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per
          un tempo non superiore a novanta giorni ove sia  necessario
          procedere all'espletamento  di  accertamenti  peritali  sui
          beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato  il
          procedimento  risulta  poter   disporre,   direttamente   o
          indirettamente. Il termine resta altresi'  sospeso  per  il
          tempo necessario per la decisione  definitiva  sull'istanza
          di ricusazione presentata dal  difensore  e  per  il  tempo
          decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il
          procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei
          soggetti  previsti  dall'articolo  18,  comma  2,   nonche'
          durante  la  pendenza  dei  termini  previsti   dai   commi
          10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7. 
              2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento
          definitivi  del  decreto  di  confisca   e'   ordinata   la
          cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni. 
              3. Il sequestro e la confisca possono essere  adottati,
          su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e
          2,  quando  ne  ricorrano   le   condizioni,   anche   dopo
          l'applicazione di  una  misura  di  prevenzione  personale.
          Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che   ha
          disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme
          previste per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le
          disposizioni del presente titolo.».