Art. 5 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2016/97 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  gennaio
  2016, sulla distribuzione assicurativa 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  gennaio
2016, sulla  distribuzione  assicurativa,  il  Governo  e'  tenuto  a
seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a)  apportare  alla  normativa  vigente   le   modifiche   e   le
integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con  espressa
abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in  particolare,  al
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in  materia
di intermediazione finanziaria, di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e  al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97; 
    b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo  come
definito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare
il riparto di competenze tra le  autorita'  di  vigilanza  secondo  i
seguenti criteri: 
      1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori
previsti dalla direttiva (UE)  2016/97  e  dal  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS),
in relazione alle attivita'  di  ideazione  e  di  distribuzione  del
prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione  o  per
il tramite di  agenti  e  broker  assicurativi,  e  alla  Commissione
nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB)  in  relazione  alla
distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella  sezione
D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
- RUI; 
      2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai
documenti  contenenti  le  informazioni  chiave  per  i  prodotti  di
investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; 
      3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la  CONSOB  e
l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e  l'efficacia  complessiva
del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi  e
ridurre gli oneri per i soggetti vigilati; 
    c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e
gli intermediari assicurativi a titolo  accessorio  siano  registrati
direttamente  da  apposito  organismo  posto   sotto   il   controllo
dell'IVASS,  secondo  le  modalita'  da  quest'ultimo  stabilite  con
regolamento; 
    d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione  e
gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio
dell'IVASS: 
      1) collaborino, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  nella
registrazione degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  e
degli intermediari assicurativi  a  titolo  accessorio  che  agiscono
sotto la loro piena e diretta responsabilita' ai sensi  dell'articolo
3,  paragrafo  1,  quinto  comma,  della  direttiva   (UE)   2016/97,
verificandone  contestualmente  il  rispetto  delle   condizioni   di
registrazione, comprese  quelle  stabilite  dal  paragrafo  6,  primo
comma, lettera c), del medesimo articolo 3; 
      2)   provvedano   direttamente,   nell'ambito   delle   proprie
competenze,  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti   previsti
dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97,  con
riferimento  ai  propri   dipendenti,   nonche'   agli   intermediari
assicurativi e riassicurativi  e  agli  intermediari  assicurativi  a
titolo  accessorio  che  agiscono  sotto  la  loro  piena  e  diretta
responsabilita', eventualmente impartendo essi stessi la formazione o
fornendo   essi   stessi   appositi   strumenti   di    aggiornamento
professionale  corrispondenti  ai  requisiti  relativi  ai   prodotti
proposti; 
    e) prevedere  che  non  vi  siano  duplicazioni  di  costi  e  di
adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e  gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio gia' iscritti in  altri
albi o registri e  soggetti  alla  vigilanza  di  altre  autorita'  o
organismi di vigilanza; 
    f) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20,
paragrafo  5,  della  direttiva  (UE)   2016/97   sia   fornito   dal
distributore contestualmente alle altre informazioni richieste  dalla
normativa vigente, secondo  le  modalita'  stabilite  dall'IVASS  con
regolamento; 
    g) attribuire all'IVASS e  alla  CONSOB,  secondo  le  rispettive
competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi,  prevedendo
nello specifico il potere delle  medesime  autorita'  di  vietare  la
vendita  di  un'assicurazione  insieme  a  un  servizio  o   prodotto
accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto  o
dello  stesso  accordo,  quando  tale  pratica  sia  dannosa  per   i
consumatori; 
    h) prevedere  il  ricorso  alla  disciplina  secondaria  adottata
dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al  fine
di introdurre uniformi disposizioni piu' rigorose per la tutela degli
assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al
capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto  del  carattere  di
armonizzazione minima della direttiva; 
    i) prevedere che le informazioni di cui agli  articoli  29  e  30
della  direttiva  (UE)  2016/97  siano  fornite  anche   ai   clienti
professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto  10),
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 15 maggio 2014; 
    l)  disciplinare  la   prestazione   di   consulenza   da   parte
dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di  assicurazione  nel
caso di vendita di un prodotto di investimento  assicurativo  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97,
escludendo oneri a carico dei consumatori; 
    m) prevedere per la percezione di onorari,  commissioni  o  altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel
caso di vendita  di  un  prodotto  di  investimento  assicurativo  la
medesima disciplina  prevista  dalla  direttiva  2014/65/UE  e  dalle
relative disposizioni di attuazione; 
    n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE)  2016/97,
introducendo procedure di reclamo  e  di  risoluzione  stragiudiziale
delle controversie, per ragioni di armonizzazione  della  disciplina,
anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e  riassicurazione,
aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla  direttiva
(UE) 2016/97 e  dalle  altre  disposizioni  applicabili  ai  soggetti
vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei  requisiti
previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8
ottobre 2007,  n.  179,  e  di  quelli  previsti  per  i  sistemi  di
risoluzione stragiudiziale  delle  controversie  operanti  in  ambito
bancario  e  finanziario,  nonche'  dalla  direttiva  2013/11/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013; 
    o) modificare, con riguardo alle imprese di  assicurazione  o  di
riassicurazione,   nonche'    ai    distributori    assicurativi    e
riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34  della
direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze  delle  singole
autorita' di vigilanza ai sensi  delle  disposizioni  indicate  dalla
lettera  b),  l'impianto  relativo   alle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previsto dal  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n.  209,  anche  mediante  l'introduzione  di  misure
alternative e misure accessorie alle sanzioni  medesime,  a  fini  di
armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio
previsto per le violazioni di  obblighi  contenuti  nella  direttiva.
Realizzare, nel rispetto della specificita' del settore assicurativo,
un'armonizzazione con la disciplina  recata  dal  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri: 
      1) attribuire all'IVASS il  potere  di  applicare,  nell'ambito
della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie  alle
imprese di assicurazione o  di  riassicurazione  o  alle  imprese  di
partecipazione  assicurativa  o  alle   imprese   di   partecipazione
finanziaria mista, nei cui confronti siano  accertate  le  violazioni
della normativa primaria e secondaria di riferimento; 
      2)  introdurre  una  piu'  estesa  responsabilizzazione   delle
persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista  dal  codice
di cui al decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  con  la
possibilita', fermi i casi di inosservanza  dei  doveri  propri  gia'
previsti nel titolo XVIII,  capo  V,  del  suddetto  codice,  che  la
sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti  che  svolgono
le funzioni di amministrazione,  direzione,  controllo,  nonche'  dei
dipendenti o di coloro che operano sulla  base  di  rapporti  che  ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione del  soggetto  vigilato
anche  in  forma  diversa  dal  rapporto   di   lavoro   subordinato,
individuando  le  tipologie  di   violazione,   i   presupposti   che
determinano la responsabilita' delle persone fisiche,  le  condizioni
in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che
ne determinano la sanzionabilita'; 
      3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre
autorita' nei settori bancario, creditizio e finanziario: 
        3.1) prevedere  in  capo  all'IVASS  il  potere  di  irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi  e
massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e,  per  le
violazioni diverse da quelle concernenti l'attivita' di distribuzione
assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per  le  persone
fisiche e le persone giuridiche dal testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, assicurando  il  rispetto  dei
principi di proporzionalita', dissuasivita', adeguatezza  e  coerenza
con  la  capacita'  finanziaria  del  soggetto   responsabile   della
violazione ovvero in base ai criteri e  nei  limiti  massimi  di  cui
all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e),  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014, relativo ai documenti contenenti  le  informazioni  chiave
per  i  prodotti   d'investimento   al   dettaglio   e   assicurativi
preassemblati; 
        3.2) prevedere l'introduzione di  specifiche  misure  per  la
deflazione  dei  procedimenti  sanzionatori,  stabilendo   che   piu'
violazioni commesse in un determinato  arco  temporale  costituiscono
oggetto di  accertamento  unitario  da  parte  dell'IVASS  e  che  le
violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto; 
      4) l'entita' delle  sanzioni  amministrative  applicabili  alle
violazioni diverse da quelle concernenti l'attivita' di distribuzione
assicurativa e' determinata nel seguente modo: 
        4.1) la sanzione applicabile alle societa' sia  compresa  tra
un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10  per  cento  del
fatturato; 
        4.2)  la  sanzione  applicabile  alle  persone  fisiche   sia
compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque
milioni; 
        4.3)  qualora  il  vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1)  e
4.2), le sanzioni siano elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
vantaggio ottenuto, purche' tale vantaggio sia determinabile; 
      5) per le violazioni concernenti l'attivita'  di  distribuzione
assicurativa, l'entita' delle sanzioni amministrative e'  determinata
nel seguente modo: 
        5.1) la sanzione applicabile alle societa' sia  compresa  tra
un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni
oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo  annuo
risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo  di
amministrazione; 
        5.2)  la  sanzione  applicabile  alle  persone  fisiche   sia
compresa  tra  un  minimo  di  euro  mille  e  un  massimo  di   euro
settecentomila; 
      6) per le violazioni connesse alla distribuzione  dei  prodotti
d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto
17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni  amministrative
pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei  limiti
massimi di cui all'articolo 33, paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)
2016/97; 
    p) valutare, in linea  con  l'articolo  33,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE)  2016/97,  la  possibilita'  di  sanzionare  ulteriori
violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a)  a  f)  del
citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonche'
la  possibilita'  di  prevedere  livelli   di   sanzioni   pecuniarie
amministrative piu' elevati di  quelli  minimi  previsti  dal  citato
articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento
con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in
attuazione della direttiva 2014/65/UE. 
 
          Note all'art. 5: 
              - La direttiva (UE) 2016/97 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio sulla distribuzione assicurativa  (rifusione)
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 febbraio 2016, n. L 26. 
              - Il titolo XVIII, capo V  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  ottobre  2005,  n.
          239, S.O., reca: 
              «Titolo XVIII - Sanzioni e  procedimenti  sanzionatori,
          Capo V - Doveri nei confronti dell'autorita' di vigilanza». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58
          (Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              (omissis); 
              w-bis.3) "prodotto di  investimento  assicurativo":  un
          prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,   numero   2),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              (omissis).». 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          6 luglio 2012, n. 156, S.O. 
              - La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1286/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le
          informazioni  chiave  per  i  prodotti  d'investimento   al
          dettaglio e assicurativi preassemblati (Testo rilevante  ai
          fini del SEE), e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  9  dicembre
          2014, n. L 352. 
              - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari  e
          che  modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la   direttiva
          2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio  2003,  n.  229),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179
          (Istituzione di procedure di conciliazione e di  arbitrato,
          sistema di indennizzo e Fondo per la tutela  stragiudiziale
          dei  risparmiatori  e  degli  investitori   in   attuazione
          dell'articolo 27, commi 1 e  2,  della  legge  28  dicembre
          2005, n. 262) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          ottobre 2007, n. 253. 
              - La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sulla risoluzione alternativa delle  controversie
          dei  consumatori,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
          2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per
          i consumatori) e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013,
          n. L 165. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O.