Art. 5 
 
Violazioni  degli  obblighi  delle  organizzazioni  e  delle  persone
  fisiche in materia di  aeronavigabilita'  e  protezione  ambientale
  derivanti dagli articoli 5 e 6 del regolamento 
 
  1. Il presente articolo  si  applica  alle  organizzazioni  e  alle
persone  fisiche   che   esercitano   attivita'   di   progettazione,
costruzione,  manutenzione  o  utilizzo  di  aeromobili,  inclusi   i
prodotti, le parti e le pertinenze installati, o di addestramento del
personale  aeronautico  in  violazione  degli  articoli  5  e  6  del
regolamento. 
  2. La persona fisica che esercita una delle  attivita'  di  cui  al
comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte  o
con certificazioni o approvazioni  scadute,  sospese  o  revocate  e'
soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  euro  a
50.000 euro. 
  3. E' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.000
euro a 10.000 euro la persona fisica che esercita una delle attivita'
di cui al comma 1  e  viola  le  disposizioni  inerenti  i  requisiti
essenziali in  materia  di  aeronavigabilita'  e  per  la  protezione
ambientale di cui gli articoli 5 e  6  del  regolamento  concernenti,
alternativamente: 
    a) la progettazione di aeromobili  e  delle  relative  modifiche,
inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati; 
    b) la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le
pertinenze installati; 
    c) la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti  e
le pertinenze installati; 
    d) il mantenimento della aeronavigabilita'; 
    e)  la  protezione  ambientale  di  cui   all'Annesso   16   alla
Convenzione di Chicago; 
    f) il personale autorizzato a certificare; 
    g) l'aeronavigabilita' o la protezione ambientale. 
  4. L'organizzazione che esercita una  delle  attivita'  di  cui  al
comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte  o
con certificazioni o approvazioni scadute,  sospese  o  revocate,  e'
soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  euro  a
100.000 euro. 
  5. E' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro l'organizzazione che esercita una delle  attivita'
di cui al comma 1 e che viola le disposizioni inerenti  ai  requisiti
essenziali in  materia  di  aeronavigabilita'  e  per  la  protezione
ambientale di cui gli articoli 5 e  6  del  regolamento  concernenti,
alternativamente: 
      a) la progettazione di aeromobili e delle  relative  modifiche,
inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati; 
      b) la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti  e
le pertinenze installati; 
      c) la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le  parti
e le pertinenze installati; 
      d) il mantenimento della aeronavigabilita'; 
      e)  la  protezione  ambientale  di  cui  all'Annesso  16   alla
Convenzione di Chicago; 
      f) il personale autorizzato a certificare; 
      g) l'addestramento del personale autorizzato a certificare; 
      h)   le   prescrizioni   del   regolamento   in   materia    di
aeronavigabilita' e protezione ambientale.