Art. 5 Procedura di accesso alle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalita' e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento, e pubblicati dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del suo sito. Le domande possono essere presentate a partire dalla data indicata dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2. Le domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale di cui al comma 3 e dalla documentazione di cui al comma 4, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista dal comma 5 nel caso di PMI costituenda. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate dal presente comma non saranno prese in esame. Non e' possibile presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, piu' domande di agevolazione. 3. Il progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 2, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, deve contenere: a) dati e profilo del soggetto richiedente; b) descrizione dell'attivita' proposta; c) analisi del mercato e relative strategie; d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; e) aspetti economico-finanziari. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, congiuntamente alla domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi l'atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale, lo statuto, in caso di societa', nonche' l'attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. 5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, la domanda di agevolazione, deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione, di cui all'articolo 9, comma 8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui una delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, sia residente all'estero. 6. Al termine della procedura di compilazione del progetto imprenditoriale e dell'invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verra' assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico. 7. In caso di documentazione illeggibile, errata e/o incompleta, il Soggetto gestore provvede a richiedere al soggetto richiedente, a mezzo PEC, adeguate integrazioni al fine di rendere completa la documentazione. Tali integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza. 8. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo puo' essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'articolo 46, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e, ove richiesto, con DSAN, da rendere a mezzo PEC, utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore. Il Soggetto gestore effettua controlli e verifiche a campione sulla veridicita' della documentazione trasmessa. 9. I soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie individuate dall'articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91/2017. 10. Il Soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 91/2017 che con comunicazione si accreditano per fornire i servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale. La fornitura dei servizi di cui al presente comma avviene nel rispetto dei principi di gratuita', trasparenza, terzieta' e imparzialita', con l'adesione al disciplinare appositamente predisposto dal Soggetto gestore e pubblicato sul suo sito contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 5. Procedura valutativa 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3. 2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta secondo il predetto ordine cronologico. 4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. 5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.» - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112, del 16 maggio 2005. - Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»: «Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)» - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 2. Modalita' di attuazione 1. - 2. Omissis 3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.» - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 1- 15 Omissis 16. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle annualita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.» - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 1- 3 Omissis 4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita', nonche' le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»