Art. 5 
 
                         Salute e sicurezza 
 
  1. Gli studenti impegnati nei  percorsi  in  regime  di  alternanza
ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica  una  formazione
generale in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo  37,  comma  2,
del medesimo decreto legislativo. Tale formazione  e'  certificata  e
riconosciuta a tutti gli effetti ed e' integrata  con  la  formazione
specifica che gli  studenti  ricevono  all'ingresso  nella  struttura
ospitante, fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione
tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del
quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 
  2.  E'  di  competenza  dei  dirigenti  scolastici   delle   scuole
secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi  di  formazione
in materia di tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di  alternanza  e
svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni. 
  3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura  ospitante
nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono
essere: 
    a) stipulati dagli uffici scolastici regionali  appositi  accordi
territoriali con i soggetti e gli enti  competenti  ad  erogare  tale
formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi  paritetici  previsti
nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211; 
    b) svolti percorsi formativi in modalita'  e-learning,  anche  in
convenzione con le piattaforme  pubbliche  esistenti  riguardanti  la
formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21  dicembre
2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128; 
    c) promosse forme piu' idonee di collaborazione,  integrazione  e
compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. 
  4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti  di
cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica
finalita' didattica e formativa, ai sensi dell'articolo  2  comma  1,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e
successive modificazioni, che equipara gli studenti allo  status  dei
lavoratori, e' stabilito che il numero di  studenti  ammessi  in  una
struttura sia  determinato  in  funzione  delle  effettive  capacita'
strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante,
nonche' in ragione della  tipologia  di  rischio  cui  appartiene  la
medesima   struttura   ospitante    con    riferimento    all'accordo
Stato-regioni del 21  dicembre  2011,  n.  221,  in  una  proporzione
numerica studenti/tutor della struttura ospitante  non  superiore  al
rapporto di 5 a 1 per attivita' a  rischio  alto,  non  superiore  al
rapporto di 8 a 1 per attivita' a rischio  medio,  non  superiore  al
rapporto di 12 a 1 per attivita' a rischio basso. 
  5.  Agli  studenti  in  regime  di  alternanza  e'   garantita   la
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei  casi  previsti
dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si
renda necessaria, la stessa e' a cura delle aziende sanitarie locali,
fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione tra queste
ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto  a  carico  del  quale
gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. 
  6.  Gli  studenti  impegnati  nelle  attivita'  di  alternanza,  in
presenza  dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi,   rispettivamente
previsti dagli articoli 1  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono  assicurati  presso  l'INAIL
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti
da una assicurazione per la responsabilita' civile verso  terzi,  con
relativi oneri a carico  dell'istituzione  scolastica.  Le  coperture
assicurative devono riguardare anche attivita'  eventualmente  svolte
dagli studenti al di  fuori  della  sede  operativa  della  struttura
ospitante, purche' ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 37 del citato decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81: 
              «Art.  37  (Formazione  dei  lavoratori  e   dei   loro
          rappresentanti). - 1. Il  datore  di  lavoro  assicura  che
          ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed
          adeguata in materia di salute e sicurezza,  anche  rispetto
          alle conoscenze linguistiche, con  particolare  riferimento
          a: 
                a)   concetti   di   rischio,   danno,   prevenzione,
          protezione,  organizzazione  della  prevenzione  aziendale,
          diritti e doveri dei vari  soggetti  aziendali,  organi  di
          vigilanza, controllo, assistenza; 
                b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
          e alle conseguenti misure  e  procedure  di  prevenzione  e
          protezione  caratteristici  del  settore  o   comparto   di
          appartenenza dell'azienda. 
              2. La durata, i contenuti minimi e le  modalita'  della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. 
              3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che  ciascun
          lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
          merito ai rischi specifici di cui ai  titoli  del  presente
          decreto successivi al I.  Ferme  restando  le  disposizioni
          gia' in vigore in materia, la formazione di cui al  periodo
          che precede e' definita mediante l'accordo di cui al  comma
          2. 
              4.  La  formazione  e,  ove  previsto,  l'addestramento
          specifico devono avvenire in occasione: 
                a)  della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o
          dell'inizio  dell'utilizzazione  qualora   si   tratti   di
          somministrazione di lavoro; 
                b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
                c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro
          o  di  nuove  tecnologie,  di  nuove  sostanze  e   miscele
          pericolose. 
              5. L'addestramento viene effettuato da persona  esperta
          e sul luogo di lavoro. 
              6.  La   formazione   dei   lavoratori   e   dei   loro
          rappresentanti  deve  essere  periodicamente  ripetuta   in
          relazione all'evoluzione dei  rischi  o  all'insorgenza  di
          nuovi rischi. 
              7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del  datore
          di  lavoro,  un'adeguata  e  specifica  formazione   e   un
          aggiornamento periodico in relazione ai propri  compiti  in
          materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
          formazione di cui al presente comma comprendono: 
                a)  principali  soggetti  coinvolti  e   i   relativi
          obblighi; 
                b)  definizione  e  individuazione  dei  fattori   di
          rischio; 
                c) valutazione dei rischi; 
                d)    individuazione    delle    misure     tecniche,
          organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
              7-bis. La formazione di cui  al  comma  7  puo'  essere
          effettuata anche presso gli  organismi  paritetici  di  cui
          all'art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o  presso  le
          associazioni  sindacali  dei  datori  di   lavoro   o   dei
          lavoratori. 
              8. I soggetti di cui  all'art.  21,  comma  1,  possono
          avvalersi dei percorsi  formativi  appositamente  definiti,
          tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              9.   I   lavoratori   incaricati   dell'attivita'    di
          prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
          luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza  devono  ricevere  un'adeguata  e  specifica
          formazione  e  un  aggiornamento   periodico;   in   attesa
          dell'emanazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'art.  46,  continuano  a   trovare   applicazione   le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
          data 10 marzo 1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,  attuativo
          dell'art. 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.
          626. 
              10. Il rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza
          ha diritto ad una  formazione  particolare  in  materia  di
          salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
          negli ambiti in cui  esercita  la  propria  rappresentanza,
          tale da assicurargli adeguate competenze  sulle  principali
          tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
              11. Le modalita', la durata  e  i  contenuti  specifici
          della formazione del rappresentante dei lavoratori  per  la
          sicurezza  sono  stabiliti  in   sede   di   contrattazione
          collettiva nazionale, nel rispetto dei  seguenti  contenuti
          minimi: 
                a) principi giuridici comunitari e nazionali; 
                b) legislazione generale e  speciale  in  materia  di
          salute e sicurezza sul lavoro; 
                c)  principali  soggetti  coinvolti  e   i   relativi
          obblighi; 
                d)  definizione  e  individuazione  dei  fattori   di
          rischio; 
                e) valutazione dei rischi; 
                f)    individuazione    delle    misure     tecniche,
          organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
                g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza
          dei lavoratori; 
                h) nozioni di tecnica della comunicazione. 
              La durata minima dei corsi e' di 32  ore  iniziali,  di
          cui 12 sui  rischi  specifici  presenti  in  azienda  e  le
          conseguenti misure di prevenzione  e  protezione  adottate,
          con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva
          nazionale   disciplina   le   modalita'   dell'obbligo   di
          aggiornamento periodico, la  cui  durata  non  puo'  essere
          inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai  15
          ai 50 lavoratori e  a  8  ore  annue  per  le  imprese  che
          occupano piu' di 50 lavoratori. 
              12. La formazione dei  lavoratori  e  quella  dei  loro
          rappresentanti deve avvenire,  in  collaborazione  con  gli
          organismi  paritetici,  ove  presenti  nel  settore  e  nel
          territorio in cui  si  svolge  l'attivita'  del  datore  di
          lavoro, durante l'orario di lavoro e  non  puo'  comportare
          oneri economici a carico dei lavoratori. 
              13.  Il  contenuto   della   formazione   deve   essere
          facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
          loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
          riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
          della comprensione  e  conoscenza  della  lingua  veicolare
          utilizzata nel percorso formativo. 
              14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
          delle attivita' di formazione di cui  al  presente  decreto
          sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
          all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n.  276,  e  successive  modificazioni,  se
          concretamente disponibile in quanto attivato  nel  rispetto
          delle  vigenti  disposizioni.  Il  contenuto  del  libretto
          formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
          programmazione della formazione e di  esso  gli  organi  di
          vigilanza  tengono  conto  ai  fini  della  verifica  degli
          obblighi di cui al presente decreto. 
              14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento,
          previsti dal presente decreto  legislativo  per  dirigenti,
          preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la
          sicurezza in cui i  contenuti  dei  percorsi  formativi  si
          sovrappongano, in tutto o  in  parte,  e'  riconosciuto  il
          credito formativo per la durata e  per  i  contenuti  della
          formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.  Le
          modalita' di  riconoscimento  del  credito  formativo  e  i
          modelli per  mezzo  dei  quali  e'  documentata  l'avvenuta
          formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sentita la  Commissione  consultiva
          permanente di cui all'art. 6. Gli istituti di istruzione  e
          universitari   provvedono   a   rilasciare   agli   allievi
          equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
          lettera a), e dell'art. 37, comma 1, lettere a) e  b),  del
          presente decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione
          sulla salute e sicurezza sul lavoro.». 
              - Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera a), del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
                a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla
          tipologia  contrattuale,  svolge  un'attivita'   lavorativa
          nell'ambito dell'organizzazione  di  un  datore  di  lavoro
          pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
          fine di apprendere un mestiere, un'arte o una  professione,
          esclusi gli addetti ai servizi domestici  e  familiari.  Al
          lavoratore  cosi'  definito   e'   equiparato:   il   socio
          lavoratore di cooperativa o di societa',  anche  di  fatto,
          che presta la sua attivita'  per  conto  delle  societa'  e
          dell'ente stesso;  l'associato  in  partecipazione  di  cui
          all'art. 2549, e seguenti del codice  civile;  il  soggetto
          beneficiario delle iniziative di tirocini  formativi  e  di
          orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997,
          n. 196, e di cui  a  specifiche  disposizioni  delle  leggi
          regionali  promosse  al  fine  di  realizzare  momenti   di
          alternanza tra studio e lavoro o  di  agevolare  le  scelte
          professionali mediante la conoscenza diretta del mondo  del
          lavoro;  l'allievo  degli   istituti   di   istruzione   ed
          universitari e  il  partecipante  ai  corsi  di  formazione
          professionale  nei  quali  si  faccia  uso  di  laboratori,
          attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici  e
          biologici,  ivi  comprese  le  apparecchiature  fornite  di
          videoterminali limitatamente ai periodi  in  cui  l'allievo
          sia  effettivamente  applicato  alle  strumentazioni  o  ai
          laboratori in questione; i volontari  del  Corpo  nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  e  della  protezione  civile;   il
          lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre  1997,
          n. 468, e successive modificazioni; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81: 
              «Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
          sanitaria e' effettuata dal medico competente: 
                a) nei casi previsti dalla normativa  vigente,  dalle
          indicazioni fornite dalla  Commissione  consultiva  di  cui
          all'art. 6; 
                b) qualora il lavoratore ne  faccia  richiesta  e  la
          stessa sia ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi lavorativi. 
              2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
                a)  visita  medica  preventiva  intesa  a  constatare
          l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il  lavoratore
          e' destinato al fine di  valutare  la  sua  idoneita'  alla
          mansione specifica; 
                b) visita medica periodica per controllare  lo  stato
          di salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di
          idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di  tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa, viene stabilita, di norma, in una volta  l'anno.
          Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,  stabilita
          dal medico competente in  funzione  della  valutazione  del
          rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
          puo' disporre contenuti e periodicita'  della  sorveglianza
          sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal  medico
          competente; 
                c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
          sia ritenuta dal  medico  competente  correlata  ai  rischi
          professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
          di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa  svolta,
          al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
          specifica; 
                d)  visita  medica  in  occasione  del  cambio  della
          mansione  onde   verificare   l'idoneita'   alla   mansione
          specifica; 
                e) visita medica  alla  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; 
                e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
                e-ter) visita  medica  precedente  alla  ripresa  del
          lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
          superiore ai  sessanta  giorni  continuativi,  al  fine  di
          verificare l'idoneita' alla mansione. 
              2-bis. Le  visite  mediche  preventive  possono  essere
          svolte in  fase  preassuntiva,  su  scelta  del  datore  di
          lavoro,  dal  medico  competente  o  dai  dipartimenti   di
          prevenzione  delle  ASL.  La  scelta  dei  dipartimenti  di
          prevenzione  non  e'  incompatibile  con  le   disposizioni
          dell'art. 39, comma 3. 
              3. Le visite mediche di cui  al  comma  2  non  possono
          essere effettuate: 
                [a) in fase preassuntiva]; 
                b) per accertare stati di gravidanza; 
                c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 
              4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e  spese
          del datore di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e
          biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati   al   rischio
          ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed  alle
          condizioni previste dall'ordinamento, le visite di  cui  al
          comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) sono altresi'
          finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
          dipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  psicotrope   e
          stupefacenti. 
              4-bis. Entro  il  31  dicembre  2009,  con  accordo  in
          Conferenza  Stato-regioni,  adottato  previa  consultazione
          delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e  le
          modalita'  per  l'accertamento  della  tossicodipendenza  e
          della alcol dipendenza. 
              5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
          alla cartella sanitaria e di rischio di  cui  all'art.  25,
          comma 1, lettera c), secondo i requisiti  minimi  contenuti
          nell'allegato  3A  e  predisposta  su  formato  cartaceo  o
          informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53. 
              6. Il medico competente, sulla  base  delle  risultanze
          delle visite mediche di cui al comma  2,  esprime  uno  dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 
                a) idoneita'; 
                b) idoneita' parziale, temporanea o  permanente,  con
          prescrizioni o limitazioni; 
                c) inidoneita' temporanea; 
                d) inidoneita' permanente. 
              6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
          comma 6 il medico competente esprime  il  proprio  giudizio
          per  iscritto  dando  copia  del   giudizio   medesimo   al
          lavoratore e al datore di lavoro. 
              7. Nel caso di espressione del giudizio di  inidoneita'
          temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. 
              8. 
              9.  Avverso  i  giudizi  del  medico  competente,   ivi
          compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e'  ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
          del   giudizio   medesimo,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso.». 
              - Si riportano gli articoli 1 e 4  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: 
              «Art. 1. - E' obbligatoria l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  delle  persone  le   quali,   nelle
          condizioni previste dal presente titolo,  siano  addette  a
          macchine mosse non direttamente dalla persona che  ne  usa,
          ad  apparecchi  a  pressione,  ad  apparecchi  e   impianti
          elettrici  o  termici,  nonche'  delle   persone   comunque
          occupate in opifici, laboratori o in  ambienti  organizzati
          per lavori, opere o servizi, i quali  comportino  l'impiego
          di tali macchine, apparecchi o impianti. 
              L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le
          macchine,  gli  apparecchi  o  gli  impianti  di   cui   al
          precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
          non   servano   direttamente   ad   operazioni    attinenti
          all'esercizio dell'industria che  forma  oggetto  di  detti
          opifici o ambienti, ovvero siano  adoperati  dal  personale
          comunque addetto alla  vendita,  per  prova,  presentazione
          pratica o esperimento. 
              L'assicurazione e' inoltre  obbligatoria  anche  quando
          non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per  le
          persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
          siano addette ai lavori: 
                1)   di   costruzione,   manutenzione,   riparazione,
          demolizione  di  opere  edili,  comprese  le  stradali,  le
          idrauliche e le opere pubbliche in genere;  di  rifinitura,
          pulitura,  ornamento,  riassetto  delle  opere  stesse,  di
          formazione di elementi prefabbricati per  la  realizzazione
          di  opere  edili,  nonche'  ai  lavori,  sulle  strade,  di
          innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
          diserbo; 
                2) di  messa  in  opera,  manutenzione,  riparazione,
          modificazione,  rimozione  degli  impianti  all'interno   o
          all'esterno   di   edifici,   di   smontaggio,   montaggio,
          manutenzione, riparazione, collaudo delle  macchine,  degli
          apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 
                3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o
          impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario,  per
          la sistemazione delle frane e dei  bacini  montani  per  la
          regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o  deflussi
          d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione,  il  diserbo
          dei canali e il drenaggio in galleria; 
                4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori
          di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 
                5)  di  costruzione,  manutenzione,  riparazione   di
          ferrovie, tranvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
          esercizio; 
                6) di produzione o estrazione, di trasformazione,  di
          approvvigionamento, di distribuzione del  gas,  dell'acqua,
          dell'energia  elettrica,  compresi  quelli  relativi   alle
          aziende telegrafiche  e  radiotelegrafiche,  telefoniche  e
          radiotelefoniche  e   di   televisione;   di   costruzione,
          riparazione, manutenzione e rimozione di linee e  condotte;
          di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini; 
                7) di trasporto per via terrestre, quando  si  faccia
          uso di mezzi meccanici o animali; 
                8) per l'esercizio di magazzini di deposito di  merci
          o materiali; 
                9) per l'esercizio di  rimesse  per  la  custodia  di
          veicoli terrestri, nautici o aerei,  nonche'  di  posteggio
          anche all'aperto di mezzi meccanici; 
                10) di carico o scarico; 
                11) della navigazione marittima,  lagunare,  lacuale,
          fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui  all'art.
          34 del  regio  decreto  legge  20  agosto  1923,  n.  2207,
          concernente norme per la navigazione area, convertito nella
          legge 31 gennaio 1926, n. 753; 
                12)  della  pesca   esercitata   con   navi   o   con
          galleggianti, compresa la pesca comunque  esercitata  delle
          spugne,  dei  coralli,  delle  perle  e  del  tonno;  della
          vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura; 
                13) di produzione, trattamento, impiego  o  trasporto
          di  sostanze   o   di   prodotti   esplosivi,   esplodenti,
          infiammabili, tossici,  corrosivi,  caustici,  radioattivi,
          nonche'  ai  lavori  relativi  all'esercizio   di   aziende
          destinate  a  deposito  e  vendita  di  dette  sostanze   o
          prodotti;  sono  considerate  materie  infiammabili  quelle
          sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore  a
          125 gradi C e, in ogni caso, i  petroli  greggi,  gli  olii
          minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti; 
                14) di taglio, riduzione di piante,  di  trasporto  o
          getto di esse; 
                15)  degli  stabilimenti  metallurgici  e  meccanici,
          comprese le fonderie; 
                16) delle concerie; 
                17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; 
                18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi
          il trattamento e la  lavorazione  delle  materie  estratte,
          anche se effettuati in luogo di deposito; 
                19) di produzione del cemento, della calce, del gesso
          e dei laterizi; 
                20) di costruzione, demolizione, riparazione di  navi
          o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o  del
          loro carico; 
                21) dei pubblici macelli o delle macellerie; 
                22)  per  l'estinzione  di  incendi,  eccettuato   il
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
                23) per il servizio di salvataggio; 
                24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le
          guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve  di
          caccia e pesca; 
                25) per il servizio di nettezza urbana; 
                26) per l'allevamento, riproduzione e custodia  degli
          animali, compresi i lavori nei giardini zoologici  e  negli
          acquari; 
                27) per l'allestimento, la prova  o  l'esecuzione  di
          pubblici spettacoli, per l'allestimento o  l'esercizio  dei
          parchi di  divertimento,  escluse  le  persone  addette  ai
          servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali; 
                28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni
          pratiche nei casi  di  cui  al  n.  5)  dell'art.  4.  Sono
          considerati come addetti a macchine, apparecchi o  impianti
          tutti coloro che compiono  funzioni  in  dipendenza  e  per
          effetto delle quali sono esposti al pericolo di  infortunio
          direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti
          suddetti. 
              Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo
          comma del presente  articolo  le  persone  le  quali  nelle
          condizioni previste  dal  presente  titolo,  sono  comunque
          occupate dal datore di lavoro  in  lavori  complementari  o
          sussidiari, anche  quando  lavorino  in  locali  diversi  e
          separati  da  quelli  in  cui  si  svolge  la   lavorazione
          principale. 
              Sono altresi' considerate addette ai lavori di  cui  ai
          nn. da 1) a 28) del presente articolo le persone le  quali,
          nelle  condizioni  previste  dall'art.  4,  sono   comunque
          occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari
          o sussidiari. 
              L'obbligo  dell'assicurazione  di   cui   al   presente
          articolo  non  sussiste  soltanto  nel  caso  di  attivita'
          lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo  per
          i lavoratori appositamente assunti  per  la  conduzione  di
          automezzi ad uso familiare o privato. 
              Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le
          attivita' di cui al presente articolo quando  siano  svolte
          dall'imprenditore agricolo per conto  e  nell'interesse  di
          aziende agricole o  forestali,  anche  se  i  lavori  siano
          eseguiti  con  l'impiego  di  macchine  mosse   da   agente
          inanimato, ovvero non direttamente  dalla  persona  che  ne
          usa, le  quali  ricadono  in  quelle  tutelate  dal  titolo
          secondo del presente decreto.». 
              «Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione: 
                1)  coloro  che  in  modo  permanente  o   avventizio
          prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui  opera
          manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 
                2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui  al
          precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente  al
          lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 
                3) gli artigiani,  che  prestano  abitualmente  opera
          manuale nelle rispettive imprese; 
                4) gli  apprendisti,  quali  sono  considerati  dalla
          legge; 
                5)  gli  insegnanti  e  gli  alunni  delle  scuole  o
          istituti di istruzione di qualsiasi ordine e  grado,  anche
          privati, che attendono ad  esperienze  tecnico-scientifiche
          od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni  di
          lavoro;  gli  istruttori  e  gli  allievi  dei   corsi   di
          qualificazione  o  riqualificazione  professionale   o   di
          addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
          scuola,   comunque   istituiti   o   gestiti,   nonche'   i
          preparatori, gli inservienti e gli addetti alle  esperienze
          ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; 
                6) il coniuge, i figli, anche  naturali  o  adottivi,
          gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati
          del datore di lavoro che prestano con o senza  retribuzione
          alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non  manuale
          alle condizioni di cui al precedente n. 2); 
                7) i soci delle cooperative e di ogni altro  tipo  di
          societa', anche di fatto, comunque  denominata,  costituita
          od esercitata, i quali prestino opera manuale,  oppure  non
          manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 
                8) i ricoverati  in  case  di  cura,  in  ospizi,  in
          ospedali, in istituti di assistenza o  beneficenza  quando,
          per il servizio interno  degli  istituti  o  per  attivita'
          occupazionale, siano addetti ad  uno  dei  lavori  indicati
          nell'art. 1, nonche' i loro  istruttori  o  sovraintendenti
          nelle attivita' stesse; 
                9) i  detenuti  in  istituti  o  in  stabilimenti  di
          prevenzione o di pena,  quando,  per  il  servizio  interno
          degli   istituti   o   stabilimenti,   o   per    attivita'
          occupazionale, siano addetti ad  uno  dei  lavori  indicati
          nell'art. 1, nonche' i loro  istruttori  o  sovraintendenti
          nelle attivita' stesse. 
              Per  i  lavoratori  a   domicilio   si   applicano   le
          disposizioni della legge 13  marzo  1958,  n.  264,  e  del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289. 
              Tra le persone  assicurate  sono  compresi  i  commessi
          viaggiatori, i piazzisti e  gli  agenti  delle  imposte  di
          consumo che, pur vincolati da  rapporto  impiegatizio,  per
          l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in  via
          occasionale di  veicoli  a  motore  da  essi  personalmente
          condotti. 
              Sono anche compresi  i  sacerdoti,  i  religiosi  e  le
          religiose che prestino opera retribuita  manuale,  o  anche
          non manuale alle condizioni di cui  al  precedente  n.  2),
          alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e
          dalle associazioni e case religiose  di  cui  all'art.  29,
          lettere a) e  b),  del  Concordato  tra  la  Santa  sede  e
          l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro
          siano pattuite direttamente  tra  il  datore  di  lavoro  e
          l'ente cui appartengono le religiose  o  i  religiosi  o  i
          sacerdoti occupati e se la remunerazione delle  prestazioni
          stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto. 
              Per quanto riguarda la navigazione  e  la  pesca,  sono
          compresi nell'assicurazione i  componenti  dell'equipaggio,
          comunque retribuiti, delle navi  o  galleggianti  anche  se
          eserciti a scopo di diporto.».