Art. 5 
 
 
  Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici 
 
  1. Le edizioni originali di opere cinematografiche  straniere  sono
presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata  o
l'edizione originale sottotitolata  in  italiano,  corredate  da  una
dichiarazione dell'operatore  del  settore  cinematografico,  che  ne
attesti la conformita' all'originale. 
  2.  Per  le  opere  proiettate  esclusivamente   durante   festival
cinematografici, la classificazione di cui all'articolo 2,  comma  2,
e' assegnata dai legali rappresentanti  dell'ente  che  organizza  la
manifestazione, senza necessita' di presentare le predette opere alla
Commissione per la verifica. Per la classificazione  delle  opere  di
cui al precedente periodo ai fini della successiva uscita in sala, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.