Art. 5 
 
 
  Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste 
 
  1. Nel periodo compreso tra la data  di  entrata  in  vigore  della
presente  delibera  e  quella  del  termine  di  presentazione  delle
candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti  web,
una scheda televisiva e una radiofonica, nonche' una  o  piu'  pagine
televideo,  che  illustrano   gli   adempimenti   previsti   per   la
presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. 
  2. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni,  la  Rai  predispone  e  trasmette
schede  televisive  e  radiofoniche  che  illustrano  le   principali
caratteristiche  delle  consultazioni  in  oggetto,  con  particolare
riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del
voto. 
  3. Nell'ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono
altresi' illustrate le speciali modalita' di voto  previste  per  gli
elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle
previste per i malati intrasportabili. 
  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e
tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni
che le renda fruibili alle persone non udenti. 
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a  disposizione
on line  per  la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle  emittenti
televisive e radiofoniche nazionali e  locali  disponibili,  oltre  a
essere  caricate  on  line  sui  principali  siti  di  video  sharing
gratuiti.