Art. 5 Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il Comitato regionale per le comunicazioni competente provvede a porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorita'. 2. Il rimborso di cui al comma precedente e' erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico. 3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG3/ER, di cui al precedente art. 4, secondo comma.