Art. 5 
 
                Termini per la notificazione mediante 
                    posta elettronica certificata 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  e  dei  termini
indicati nel codice della strada, gli atti  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto si considerano spediti, per gli  organi  di  polizia
stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, nel momento  in
cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del  2005,
e notificati ai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto,  nel
momento in cui  viene  generata  la  ricevuta  di  avvenuta  consegna
completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005. 
  2. La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1  fa  in  ogni
caso  piena  prova  dell'avvenuta  notificazione  del  contenuto  del
messaggio ad essa allegato. 
  3. Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all'art.
2 del presente decreto non sia  possibile  per  causa  imputabile  al
destinatario,  il  soggetto  notificante  estrae  copia  su  supporto
analogico del messaggio di posta elettronica  certificata,  dei  suoi
allegati, della ricevuta di accettazione  e  dell'avviso  di  mancata
consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e  8  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero  di  qualsiasi
altra documentazione di avviso di mancata  consegna,  ne  attesta  la
conformita' ai documenti informatici da cui  sono  tratti,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica  nei  modi  e
nel rispetto delle forme e dei termini del codice della  strada,  con
oneri a carico del destinatario. 
  4. Qualora la notificazione mediante  PEC  non  sia  possibile  per
qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi
e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con
oneri a carico del destinatario.