Art. 5 Termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti di cui all'art. 2 del presente decreto si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati ai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005. 2. La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1 fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato. 3. Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all'art. 2 del presente decreto non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario. 4. Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.