Art. 5 
 
 
                    Procedura di referenziazione 
 
  1. Le procedure di referenziazione al QNQ sono  gestite  dal  Punto
nazionale  di  coordinamento  dell'EQF  presso   ANPAL,   avvalendosi
dell'INAPP  per  la  valutazione  indipendente  delle   proposte   di
referenziazione. Ai fini dello svolgimento  dei  compiti  di  cui  al
presente articolo,  il  Punto  nazionale  di  coordinamento  dell'EQF
provvede di volta in volta al coinvolgimento attivo, lungo  tutto  il
processo di cui al successivo comma 2, dell'ente pubblico titolare  o
dell'organismo di cui all'art. 4, comma 6  che  presenta  istanza  di
referenziazione. 
  2. Il processo di referenziazione delle qualificazioni  al  QNQ  si
articola in quattro fasi: 
    a) fase di avvio: l'ente pubblico titolare o un organismo di  cui
all'art.  4,  comma  6,  presenta  istanza  al  Punto  nazionale   di
coordinamento  dell'EQF  completa  degli   elementi   descrittivi   e
connotativi  della  qualificazione,  ivi  compresa  una  proposta  di
referenziazione della qualificazione al livello EQF; 
    b) fase istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF
istruisce le istanze di referenziazione della qualificazione al QNQ; 
    c)  fase  di  valutazione  indipendente:  l'INAPP,  formula   una
valutazione indipendente dell'istanza di referenziazione e redige  un
parere obbligatorio non vincolante ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 241; 
    d) fase di approvazione e pubblicazione: il  Punto  nazionale  di
coordinamento dell'EQF, a conclusione delle  fasi  di  istruttoria  e
valutazione, delibera la referenziazione  al  QNQ  e  il  conseguente
inserimento nel Repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella  sezione
«Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale elle  Qualificazioni
non ricomprese nel Repertorio nazionale» di cui all'art. 4 comma 6. 
  3. Ai fini del processo  di  referenziazione  di  cui  al  presente
articolo, il  Punto  nazionale  di  coordinamento  dell'EQF  provvede
altresi' a coordinare, coerentemente con le modalita' di cui al comma
2, le procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale dei  titoli
di istruzione e formazione e delle  qualificazioni  professionali  ai
sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e quelle, di cui
all'art. 9 del decreto  interministeriale  del  30  giugno  2015,  di
competenza  del  Gruppo  Tecnico  ivi   previsto,   integrato   nella
composizione con il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF  stesso
e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio -  Dipartimento
per le Politiche europee, in qualita' di autorita'  di  coordinamento
nazionale presso la Commissione europea e centro di assistenza per il
riconoscimento delle qualifiche professionali ai  sensi  dell'art.  6
del decreto legislativo n. 206 del 2007. 
  4.  Al   fine   di   assicurare   accessibilita',   trasparenza   e
tracciabilita' del procedimento di cui al comma 2,  sull'Atlante  del
lavoro  e  delle  qualificazioni  e'  aperta  una  sezione   per   la
presentazione delle  istanze,  il  monitoraggio  del  processo  e  la
verifica degli esiti. 
  5. Il processo di referenziazione, in tutte le sue fasi si realizza
in coerenza  con  le  previsioni  di  cui  alla  raccomandazione  del
Consiglio sul quadro europeo  delle  qualifiche  per  l'apprendimento
permanente del 22 maggio 2017 e in conformita' ai «Criteri minimi per
la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro  Nazionale
delle Qualificazioni» di cui all'allegato 2. 
  6.  Il  Punto  nazionale  di  coordinamento  dell'EQF  provvede  ad
adottare, a partire dai criteri minimi di cui al comma 5, sulla  base
di proposte tecniche  predisposte  dall'INAPP  una  «Guida  operativa
all'analisi  preliminare,   descrizione   e   referenziazione   delle
qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni», finalizzata
a offrire  a  tutti  i  soggetti  interessati  elementi  di  supporto
informativo,  formativo  e  operativo  per   la   definizione   delle
qualificazioni, in coerenza con le indicazioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  7. Per quanto non previsto dal presente decreto, per l'espletamento
delle procedure di cui al presente articolo, si rinvia alle modalita'
organizzative che  il  Punto  nazionale  di  coordinamento  dell'EQF,
approva con regolamento interno. 
  8. ANPAL informa semestralmente il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali sull'andamento delle attivita' relative al processo
di referenziazione delle qualificazioni al QNQ.