Art. 5 1. I componenti dei collegi giudicanti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. L'incarico e' incompatibile con altri incarichi presso la Corte costituzionale. 2. Insieme ai componenti effettivi sono nominati con le stesse modalita' altrettanti componenti supplenti aventi le medesime qualifiche e gli stessi requisiti dei componenti effettivi. 3. I componenti effettivi e supplenti nominati nel corso del quadriennio del Collegio rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso. 4. L'incarico e' onorifico. Ai componenti effettivi e supplenti spetta il rimborso delle spese sostenute.