Art. 5 
 
         Organismo regionale o provinciale di accreditamento 
 
  1. Qualora non trovi  applicazione  l'art.  4,  commi  1  e  2,  in
ciascuna  Regione  o  Provincia  autonoma  opera  un   Organismo   di
accreditamento, di seguito  «Organismo»,  cui  compete  l'istruttoria
delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale. 
  2.  L'organizzazione  e  il   funzionamento   dell'Organismo   sono
disciplinate da ciascuna Regione e Provincia  autonoma.  Le  funzioni
dell'Organismo  possono  essere  svolte  dall'ufficio   regionale   o
provinciale competente per i musei. 
  3. Ai lavori  dell'Organismo  partecipano  il  direttore  del  Polo
museale regionale del  Ministero,  ove  presente,  un  rappresentante
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e  un  rappresentante
dell'Unione delle Province d'Italia. L'organismo opera, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza  pubblica,  avvalendosi  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.