Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino alla piena funzionalita' degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono garantite le attuali rappresentativita' e operativita' dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i consigli direttivi degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, all'iscrizione dei professionisti nei relativi albi.