Art. 5 Procedimenti disciplinari 1. Fino all'adozione, da parte del Ministero della salute, dei regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, disciplinanti le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, i procedimenti disciplinari sono trattati ed istruiti dai Consigli di Disciplina in carica presso gli Ordini dei chimici alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Nell'ipotesi in cui sia sottoposto a procedimento disciplinare un iscritto al settore Fisica dell'Albo, il Consiglio di disciplina decidente e' integrato da un numero di iscritti al settore Fisica dell'Albo, individuati, mediante sorteggio, tra i propri iscritti, dal Consiglio direttivo dell'Ordine dei chimici e dei fisici di appartenenza del soggetto sottoposto a procedimento, tale da garantire la maggioranza di un membro rispetto al numero dei componenti iscritti al settore Chimica dell'Albo.