Art. 5 RFI 1. RFI garantisce l'assolvimento degli obblighi di cui alla sottosezione 1.4.3.6 ed ai capitoli 1.10 ed 1.11 del RID, anche attraverso il proprio Responsabile di scalo, secondo quanto previsto nei propri sistemi di gestione della sicurezza. 2. RFI provvede a: a. predisporre una pianificazione annuale delle attivita' di controllo per verificare la conformita' al RID dei trasporti di merci pericolose per come previsti dalla sez. 1.8.1 del RID ed ad effettuare controlli a campione o mirati su richiesta di ANSF o del Dipartimento; b. emanare proprie disposizioni ed a fornire la necessaria assistenza amministrativa al trasportatore rispetto a quanto previsto al punto 1.4.2.2.4 del RID, nel rispetto dei principi indicati da ANSF; c. fornire supporto tecnico all'autorita' competente di cui al precedente art. 3 ed ad ANSF in ordine a: disposizioni di standard tecnici e tecnologici e di procedure applicative per il trasporto di merci pericolose su ferrovia; autorizzazioni al trasporto di particolari merci pericolose (esplosivi radioattivi, infettanti e particolari perossidi) e di materie non ricomprese in quelle gia' autorizzate nel certificato di omologazione della cisterna; deroghe temporanee nazionali e proposte di accordi multilaterali; d. segnalare eventuali criticita' e fornire al Dipartimento tutte le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana in seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali (UE, OTIF, UNECE); e. garantire con proprie disposizioni affinche' sulle proprie linee e nei propri scali venga predisposto da parte degli operatori coinvolti un servizio di ripristino delle anormalita' rilevate ai fini della prosecuzione del trasporto in tempi brevi, anche attraverso l'inserimento di specifiche penalita' contrattuali; f. supportare il Dipartimento nelle attivita' di sviluppo di piattaforme logistiche ed informatiche nazionali ed europee volte a garantire l'incremento della sicurezza e la tracciabilita' delle informazioni relativamente al trasporto di merci pericolose.