(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                        Finalita' e principi 
 
    1. I revisori legali e le societa'  di  revisione  si  dotano  di
presidi organizzativi, procedurali e di controlli interni adeguati al
fine di prevenire, mitigare e gestire i rischi di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo. 
    2. Nell'introdurre presidi specifici per  mitigare  e  gestire  i
rischi di riciclaggio e  finanziamento  del  terrorismo,  i  revisori
legali e le societa' di revisione si dotano  di  risorse,  procedure,
funzioni  organizzative  chiaramente  individuate   e   adeguatamente
specializzate. Tali presidi includono almeno: 
      a) la chiara definizione, ai diversi  livelli  della  struttura
organizzativa,  dei  ruoli,  dei  compiti  e  delle   responsabilita'
relative alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo; 
      b)  l'istituzione  di  un'apposita   funzione   incaricata   di
sovrintendere all'impegno di prevenzione e  gestione  dei  rischi  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (di  seguito  «funzione
antiriciclaggio»); 
      c) la definizione di procedure di  analisi  e  valutazione  dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo  idonee  ad
assicurare il rispetto dell'art. 6 del presente regolamento; 
      d) la responsabilizzazione  del  personale  con  riguardo  alla
prevenzione  dei  rischi  di  riciclaggio  e  di  finanziamento   del
terrorismo; 
      e)  la  predisposizione  di  procedure  interne  finalizzate  a
garantire l'osservanza degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
clientela, di conservazione dei documenti e dei  dati  ai  sensi  del
Titolo  II,  Capo  II,  del  decreto  legislativo  n.  231/2007,   di
segnalazione delle operazioni sospette, di comunicazione ai sensi del
Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo n. 231/2007; 
      f) la definizione di sistemi di  controllo  interno  che  siano
coerenti  con  la  struttura,  la  complessita'   e   la   dimensione
dell'attivita'  svolta,  con  la  tipologia  dei  servizi  offerti  e
l'entita'  del  rischio  associabile   alle   caratteristiche   della
clientela, e  che  siano  in  grado  di  individuare  tempestivamente
carenze nelle procedure applicate e nei  comportamenti,  suscettibili
di produrre violazioni da  parte  del  personale  degli  obblighi  di
prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e  di  finanziamento
del terrorismo e delle procedure interne in materia.  
    3.  I  presidi  adottati  devono  essere  adeguati   alla   forma
giuridica, alle  dimensioni  e  all'articolazione  organizzativa  dei
revisori legali  e  delle  societa'  di  revisione  e  devono  essere
proporzionati  ai  rischi  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del
terrorismo cui gli stessi sono esposti in relazione alla tipologia di
clientela per  conto  della  quale  l'attivita'  professionale  viene
svolta e alle caratteristiche e alla complessita' della stessa. 
    4. L'applicazione del  principio  di  proporzionalita'  non  puo'
esimere dall'istituzione della funzione antiriciclaggio.  I  revisori
legali e le societa' di revisione con clientela a  basso  rischio  di
riciclaggio  e  di   finanziamento   del   terrorismo   possono,   in
applicazione del principio  di  proporzionalita',  delineare  assetti
organizzativi e di controllo snelli, ferma restando la necessita'  di
adottare procedure interne complete e adeguate al contesto  operativo
e di assicurare un'idonea formazione del personale. 
    5. Le procedure interne devono indicare  in  modo  articolato  le
regole operative e le  concrete  modalita'  di  comportamento  cui  i
revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione   devono   attenersi
nell'assolvimento degli obblighi normativi di prevenzione e  gestione
dei rischi di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo  e  non
possono consistere in una mera elencazione dei predetti obblighi.