Art. 5. Finalita' e principi 1. I revisori legali e le societa' di revisione si dotano di presidi organizzativi, procedurali e di controlli interni adeguati al fine di prevenire, mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 2. Nell'introdurre presidi specifici per mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i revisori legali e le societa' di revisione si dotano di risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. Tali presidi includono almeno: a) la chiara definizione, ai diversi livelli della struttura organizzativa, dei ruoli, dei compiti e delle responsabilita' relative alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) l'istituzione di un'apposita funzione incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (di seguito «funzione antiriciclaggio»); c) la definizione di procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo idonee ad assicurare il rispetto dell'art. 6 del presente regolamento; d) la responsabilizzazione del personale con riguardo alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e) la predisposizione di procedure interne finalizzate a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e dei dati ai sensi del Titolo II, Capo II, del decreto legislativo n. 231/2007, di segnalazione delle operazioni sospette, di comunicazione ai sensi del Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo n. 231/2007; f) la definizione di sistemi di controllo interno che siano coerenti con la struttura, la complessita' e la dimensione dell'attivita' svolta, con la tipologia dei servizi offerti e l'entita' del rischio associabile alle caratteristiche della clientela, e che siano in grado di individuare tempestivamente carenze nelle procedure applicate e nei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni da parte del personale degli obblighi di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle procedure interne in materia. 3. I presidi adottati devono essere adeguati alla forma giuridica, alle dimensioni e all'articolazione organizzativa dei revisori legali e delle societa' di revisione e devono essere proporzionati ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui gli stessi sono esposti in relazione alla tipologia di clientela per conto della quale l'attivita' professionale viene svolta e alle caratteristiche e alla complessita' della stessa. 4. L'applicazione del principio di proporzionalita' non puo' esimere dall'istituzione della funzione antiriciclaggio. I revisori legali e le societa' di revisione con clientela a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo possono, in applicazione del principio di proporzionalita', delineare assetti organizzativi e di controllo snelli, ferma restando la necessita' di adottare procedure interne complete e adeguate al contesto operativo e di assicurare un'idonea formazione del personale. 5. Le procedure interne devono indicare in modo articolato le regole operative e le concrete modalita' di comportamento cui i revisori legali e le societa' di revisione devono attenersi nell'assolvimento degli obblighi normativi di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e non possono consistere in una mera elencazione dei predetti obblighi.