Art. 5 Consultazione 5.1 La consultazione si svolge, di regola, in modalita' aperta al pubblico con l'ausilio di tecnologie telematiche. In casi particolari, la consultazione puo' essere limitata a soggetti preventivamente individuati in considerazione dell'oggetto dell'atto di regolazione e/o dell'urgenza di adottarlo. 5.2 I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte nel termine fissato dall'Autorita' che, salvo casi di particolare urgenza, non puo' essere inferiore a quattro settimane. I casi di particolare urgenza devono riguardare fatti indipendenti dalla volonta' dell'Autorita' e devono essere debitamente motivati. I contributi pervenuti sono considerati al fine della predisposizione dell'atto finale. 5.3 Le osservazioni e le proposte pervenute dai soggetti intervenuti alle consultazioni on-line sono pubblicate in versione integrale sul sito internet a cura dell'ufficio competente. I soggetti che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni, indicando se intendano mantenere riservato il nominativo del soggetto proponente e/o il contenuto delle osservazioni presentate. In tale ultimo caso, le parti riservate, che non saranno pubblicate, devono essere indicate in apposite appendici, separate dal resto delle osservazioni. 5.4 Ai fini dell'adozione dell'atto finale, l'Autorita' prende in considerazione solo le osservazioni strettamente pertinenti all'oggetto della consultazione e utili all'assunzione delle scelte di competenza. Le osservazioni che, pur non possedendo tali caratteristiche, facciano emergere particolari criticita' in altri ambiti di intervento dell'Autorita', possono essere valutate per l'adozione di atti futuri. Le richieste di parere o di indicazioni operative pervenute nel corso delle consultazioni non sono prese in considerazione e non formano oggetto di risposta da parte dell'Autorita'.