Art. 5 
 
                            Consultazione 
 
  5.1 La consultazione si svolge, di regola, in modalita'  aperta  al
pubblico  con  l'ausilio   di   tecnologie   telematiche.   In   casi
particolari,  la  consultazione  puo'  essere  limitata  a   soggetti
preventivamente individuati in considerazione dell'oggetto  dell'atto
di regolazione e/o dell'urgenza di adottarlo. 
  5.2 I soggetti interessati possono inviare osservazioni e  proposte
nel termine fissato dall'Autorita' che,  salvo  casi  di  particolare
urgenza, non puo' essere inferiore a quattro  settimane.  I  casi  di
particolare  urgenza  devono  riguardare  fatti  indipendenti   dalla
volonta' dell'Autorita'  e  devono  essere  debitamente  motivati.  I
contributi pervenuti sono considerati al fine  della  predisposizione
dell'atto finale. 
  5.3  Le  osservazioni  e  le  proposte   pervenute   dai   soggetti
intervenuti alle consultazioni on-line sono  pubblicate  in  versione
integrale  sul  sito  internet  a  cura  dell'ufficio  competente.  I
soggetti che  intendano  salvaguardare  la  riservatezza  di  dati  e
informazioni devono farne motivata  richiesta,  contestualmente  alla
presentazione delle suddette  osservazioni,  indicando  se  intendano
mantenere riservato il nominativo  del  soggetto  proponente  e/o  il
contenuto delle osservazioni presentate.  In  tale  ultimo  caso,  le
parti riservate, che non saranno pubblicate, devono  essere  indicate
in apposite appendici, separate dal resto delle osservazioni. 
  5.4 Ai fini dell'adozione dell'atto finale, l'Autorita'  prende  in
considerazione   solo   le   osservazioni   strettamente   pertinenti
all'oggetto della consultazione e utili all'assunzione  delle  scelte
di  competenza.  Le  osservazioni  che,  pur  non   possedendo   tali
caratteristiche, facciano emergere particolari  criticita'  in  altri
ambiti di intervento  dell'Autorita',  possono  essere  valutate  per
l'adozione di atti futuri. Le richieste di parere  o  di  indicazioni
operative pervenute nel corso delle consultazioni non sono  prese  in
considerazione  e  non  formano  oggetto   di   risposta   da   parte
dell'Autorita'.