Allegato 5 1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle di eta' non superiore a 18 settimane allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 (e delle pertinenti disposizioni dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 834/2007) e destinate ad essere introdotte nelle unita' di produzione biologiche. 1.1 Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 deve comunicare tale attivita' al Mipaaf e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, entro dieci giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di tre giorni di eta'. La comunicazione, di cui al fac-simile A, deve riportare le seguenti informazioni: a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice; b) Dati anagrafici e CUAA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente); c) Periodo di allevamento; d) Numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche); e) Atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 ed al presente decreto. 1.2 Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione. La separazione degli allevamenti deve: a) garantire la non promiscuita' degli animali; b) assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio; c) facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli. Il produttore deve tenere una specifica contabilita' al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalita' di alimentazione degli stessi. Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione. 1.2.1 Il primo registro di carico-scarico deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalita'. A tal fine: nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale: 1) il giorno di arrivo; 2) le quantita' e relative razze (linee genetiche); 3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto; nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale: 1) le perdite per mortalita'; 2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto; 3) il giorno di consegna e le quantita' consegnate. 1.2.2 Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalita' di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantita' utilizzate con quelle indicate nelle «linee guida della case madre» e la giacenza. A tal fine: nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale: 1) il giorno di arrivo; 2) la quantita'; 3) la tipologia di alimento (cartellino); 4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.). Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la «campionatura» dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione. Nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale: 1) quantita' utilizzata; 2) eventuale giacenza. 1.3 Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari. 1.4 Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 e nel presente decreto, il produttore di pollastrelle dovra': garantire la rintracciabilita' dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale; conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli. 2) Adempimenti dei produttori di uova biologiche. Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, deve presentare istanza alle regioni e province autonome. Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, di cui si allega il fac-simile B, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle regioni ed alle Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico. La comunicazione deve riportare la necessita' di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unita' di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 stante: la non disponibilita' sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico; l'insufficiente disponibilita' sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte. Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare all'Organismo di controllo, anche mediante la documentazione commerciale, la conformita' degli animali introdotti in azienda. E' il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, e' richiesto il periodo di conversione di 6 settimane. 3) Adempimenti degli Organismi di controllo L'Organismo di controllo in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, deve rilevare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'autorita' competente e deve verificare la conformita' dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto). Parte di provvedimento in formato grafico