Art. 5 
 
 
                Domanda di partecipazione ai concorsi 
 
  1. La domanda di partecipazione ai concorsi  pubblici  deve  essere
presentata entro il termine perentorio di trenta  giorni  dal  giorno
successivo alla data di pubblicazione del  bando  di  concorso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso  l'apposita  procedura
informatica  disponibile,  con  le  relative  istruzioni,  sul  sito,
secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso. 
  2. La presentazione della domanda e' effettuata mediante iscrizione
al sito con le modalita' previste dagli articoli 64 e 65 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  specificato  nel  bando  di
concorso. Qualora la presentazione della domanda avvenga ai sensi del
richiamato art. 65, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  n.
82  del  2005,   il   candidato   deve   trasmettere   l'istanza   di
partecipazione, firmata  digitalmente,  ovvero  con  firma  autografa
unitamente ad  una  copia  del  documento  d'identita'  in  corso  di
validita',  attraverso  la  propria  posta  elettronica   certificata
all'indirizzo  indicato  nel  bando  di  concorso,  ovvero   mediante
apposita funzionalita' presente nel sito entro il termine di scadenza
del bando. 
  3. Per la partecipazione ai concorsi  pubblici  il  candidato  deve
essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata  a
lui  intestata  per  il  ricevimento  delle  comunicazioni  e   delle
notifiche attinenti al concorso. 
  4. Il candidato deve stampare la ricevuta  di  presentazione  della
domanda completa del relativo codice identificativo e consegnarla, il
giorno della prova preselettiva, se prevista, o il giorno  di  inizio
delle prove d'esame, al personale incaricato. 
  5. Nella domanda di partecipazione al concorso, il  candidato  deve
dichiarare: 
    a) il cognome ed il nome; 
    b) il luogo e la data di nascita; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d) il comune ove e' iscritto nelle liste  elettorali,  ovvero  il
motivo della non iscrizione o cancellazione; 
    e) l'immunita' da condanne penali o, eventualmente,  le  condanne
penali riportate e i procedimenti penali pendenti; 
    f)   il   titolo   di   studio   richiesto,   con   l'indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in  cui  e'  stato
conseguito, per  coloro  che  ne  sono  gia'  in  possesso,  e  delle
eventuali abilitazioni e specializzazioni richieste; 
    g) i servizi eventualmente prestati  come  dipendente  presso  le
pubbliche amministrazioni e le cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di pubblico impiego; 
    h)  la  lingua  straniera,  tra  quelle  indicate  nel  bando  di
concorso, nella quale intende sostenere la prova orale; 
    i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di  cui  all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del  decreto-legge  21  giugno
2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso. 
  6. I candidati che  intendono  concorrere  per  i  posti  riservati
previsti dall'art. 6 del  presente  decreto,  devono  farne  espressa
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando  la
riserva  per  la  quale  concorrono  ed  indicando,  nell'ipotesi  di
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art.  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  la  lingua
italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame. 
  7.  L'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza   non   assume
responsabilita' per la dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da
inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato
o  da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del
recapito  indicato  nella  domanda,  ne'   per   eventuali   disguidi
telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.