Art. 5 Attivita' complementare e sistema informativo 1. ENEA pone in essere le attivita' necessarie e propedeutiche ad assicurare l'efficacia dei controlli di cui al presente decreto. In particolare, ENEA cura la realizzazione di un portale web dedicato che consenta il caricamento dei dati, la gestione dei controlli, la selezione dei casi da sottoporre a verifica nonche' il monitoraggio dei dati, funzionali anche allo svolgimento di analisi e valutazioni utili agli eventuali adeguamenti normativi. 2. Alla realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo del 10% delle risorse allocate dall'art. 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013 e comunque previa approvazione da parte del MISE-DG MEREEN del programma di cui all'art. 2, comma 1.