Art. 5 Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea 1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalita', alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe: a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b): 1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114; 2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalita'; c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo; e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione; f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del (( regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014 )), specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.
Riferimenti normativi Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 4. Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 2 della citata decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. Il testo dell'articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014 concernente le modalita' e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonche' le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria: "Articolo 13 Importi irrecuperabili 1.Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinche' gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformita' dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento. 2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell'articolo 2 che risultano irrecuperabili per uno dei seguenti motivi: a) per cause di forza maggiore; b) per altri motivi che non sono loro imputabili. Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorita' amministrativa competente che constata l'impossibilita' del recupero. Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al piu' tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo e' stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva. In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito. Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilita' separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma. Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e, se del caso, nelle descrizioni trimestrali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. 3.Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una comunicazione contenente gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50 000 EUR. Tale comunicazione contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione. Tale comunicazione e' effettuata su un modello stabilito dalla Commissione. A tal fine la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 4.La Commissione comunica entro sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste."