Art. 5 
 
 
        Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento 
            e transitorie del codice di procedura penale 
 
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 89: 
      1) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando  si  procede  ad  intercettazione   delle   comunicazioni   e
conversazioni  tra  presenti  mediante   inserimento   di   captatore
informatico su dispositivo elettronico portatile, il  verbale  indica
il tipo di programma impiegato e i  luoghi  in  cui  si  svolgono  le
comunicazioni o conversazioni.»; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  «2-bis.  Ai  fini
dell'installazione  e   dell'intercettazione   attraverso   captatore
informatico  in  dispositivi  elettronici  portatili  possono  essere
impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici  stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia. 
  2-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2-bis   le   comunicazioni
intercettate sono trasferite, dopo  l'acquisizione  delle  necessarie
informazioni in merito alle condizioni tecniche  di  sicurezza  e  di
affidabilita' della rete di trasmissione,  esclusivamente  verso  gli
impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei
dati sono operati  controlli  costanti  di  integrita',  in  modo  da
assicurare  l'integrale  corrispondenza  tra  quanto  intercettato  e
quanto trasmesso e registrato. 
  2-quater. Quando e' impossibile il  contestuale  trasferimento  dei
dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice  da'
atto  delle  ragioni  tecniche   impeditive   e   della   successione
cronologica  degli  accadimenti   captati   e   delle   conversazioni
intercettate. 
  2-quinquies.  Al  termine  delle  operazioni  si  provvede,   anche
mediante persone idonee di cui  all'articolo  348  del  codice,  alla
disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo  inidoneo
a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»; 
    b) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: 
  «Art.  89-bis  (Archivio  riservato  delle  intercettazioni).  - 1.
Presso l'ufficio  del  pubblico  ministero  e'  istituito  l'archivio
riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel  quale
sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni
delle intercettazioni a cui afferiscono. 
  2. L'archivio e'  gestito,  anche  con  modalita'  informatiche,  e
tenuto sotto la direzione e la  sorveglianza  del  procuratore  della
Repubblica, con modalita' tali  da  assicurare  la  segretezza  della
documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce,
con particolare riguardo alle modalita' di accesso,  le  prescrizioni
necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 
  3. All'archivio possono  accedere,  secondo  quanto  stabilito  dal
codice, il giudice che  procede  e  i  suoi  ausiliari,  il  pubblico
ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali  di  polizia
giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti,
se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito
registro, gestito con modalita' informatiche; in esso  sono  indicate
data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 
  4. I difensori delle parti possono ascoltare le  registrazioni  con
apparecchio a disposizione dell'archivio,  ma  non  possono  ottenere
copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.»; 
    c) all'articolo 92, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la
conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli
atti  contenenti  le  comunicazioni  e   conversazioni   intercettate
ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  89  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.   89   (Verbale   e   nastri   registrati   delle
          intercettazioni). - 1. Il verbale delle operazioni previsto
          dall'art. 268 comma 1  del  codice  contiene  l'indicazione
          degli    estremi    del    decreto    che    ha    disposto
          l'intercettazione,  la  descrizione  delle   modalita'   di
          registrazione,  l'annotazione  del  giorno  e  dell'ora  di
          inizio e di  cessazione  della  intercettazione  nonche'  i
          nominativi  delle  persone  che  hanno  preso  parte   alle
          operazioni. Quando  si  procede  ad  intercettazione  delle
          comunicazioni  e  conversazioni   tra   presenti   mediante
          inserimento  di  captatore   informatico   su   dispositivo
          elettronico  portatile,  il  verbale  indica  il  tipo   di
          programma impiegato e  i  luoghi  in  cui  si  svolgono  le
          comunicazioni o conversazioni. 
              2. I nastri contenenti le registrazioni,  racchiusi  in
          apposite custodie numerate e sigillate, sono  collocati  in
          un involucro  sul  quale  sono  indicati  il  numero  delle
          registrazioni   contenute,   il   numero   dell'apparecchio
          controllato, i nomi, se possibile,  delle  persone  le  cui
          conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il  numero
          che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta
          dal registro delle intercettazioni previsto  dall'art.  267
          comma 5 del codice. 
              2-bis.      Ai      fini      dell'installazione      e
          dell'intercettazione attraverso  captatore  informatico  in
          dispositivi elettronici portatili possono essere  impiegati
          soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici  stabiliti
          con decreto del Ministro della giustizia. 
              2-ter.  Nei  casi   previsti   dal   comma   2-bis   le
          comunicazioni   intercettate    sono    trasferite,    dopo
          l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle
          condizioni tecniche di sicurezza e di  affidabilita'  della
          rete di trasmissione,  esclusivamente  verso  gli  impianti
          della procura della Repubblica.  Durante  il  trasferimento
          dei dati sono operati controlli costanti di integrita',  in
          modo da assicurare l'integrale  corrispondenza  tra  quanto
          intercettato e quanto trasmesso e registrato. 
              2-quater.  Quando   e'   impossibile   il   contestuale
          trasferimento dei dati  intercettati,  il  verbale  di  cui
          all'art. 268 del codice da'  atto  delle  ragioni  tecniche
          impeditive   e   della   successione   cronologica    degli
          accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. 
              2-quinquies. Al termine delle operazioni  si  provvede,
          anche mediante persone  idonee  di  cui  all'art.  348  del
          codice, alla disattivazione  del  captatore  con  modalita'
          tali  da   renderlo   inidoneo   a   successivi   impieghi.
          Dell'operazione si da' atto nel verbale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  92  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 92 (Trasmissione dell'ordinanza  che  dispone  la
          misura cautelare). - 1. L'ordinanza che dispone  la  misura
          cautelare e' immediatamente trasmessa, in duplice copia,  a
          cura  della  cancelleria  del  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento,    all'organo    che     deve     provvedere
          all'esecuzione   ovvero,   nel   corso    delle    indagini
          preliminari,  al  pubblico  ministero  che  ne   ha   fatto
          richiesta, il quale ne cura l'esecuzione. 
              1-bis.  Contestualmente  sono  restituiti  al  pubblico
          ministero, per la conservazione nell'archivio riservato  di
          cui all'art. 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e
          conversazioni  intercettate  ritenute   dal   giudice   non
          rilevanti o inutilizzabili.».