Art. 5 Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 89: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.»; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita' della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita', in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. 2-quater. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da' atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. 2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»; b) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: «Art. 89-bis (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero e' istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. 2. L'archivio e' gestito, anche con modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalita' tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.»; c) all'articolo 92, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 89 (Verbale e nastri registrati delle intercettazioni). - 1. Il verbale delle operazioni previsto dall'art. 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. 2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'art. 267 comma 5 del codice. 2-bis. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita' della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita', in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. 2-quater. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'art. 268 del codice da' atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. 2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'art. 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.». - Si riporta il testo dell'art. 92 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 92 (Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare). - 1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare e' immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione. 1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'art. 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.».