Art. 5 
 
 
        Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Identita'  digitale  e
Domicilio digitale»; 
  b) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Chiunque  ha  il
diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai  soggetti  di  cui
all'articolo 2,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  tramite  la  propria
identita' digitale.»; 
  c) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, i professionisti  tenuti  all'iscrizione  in
albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale  iscritto
nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.»; 
  d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Fermo restando quanto previsto  al  comma  1,  chiunque  ha
facolta' di eleggere  il  proprio  domicilio  digitale  da  iscrivere
nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto
al  comma  3-bis,  chiunque  ha  la   facolta'   di   richiedere   la
cancellazione del  proprio  domicilio  digitale  dall'elenco  di  cui
all'articolo 6-quater. 
  1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e  1-bis  sono  eletti
secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche
possono altresi'  eleggere  il  domicilio  digitale  avvalendosi  del
servizio di cui all'articolo 64-bis. 
  1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno  l'obbligo  di
fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di  comunicare
ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita'  fissate
nelle Linee guida.»; 
  e) il comma 2 e' abrogato; 
  f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis.  Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il
Garante per la protezione dei dati personali e  acquisito  il  parere
della Conferenza unificata, e' stabilita la data  a  decorrere  dalla
quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai
sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le  quali  ai
predetti soggetti e' messo a disposizione  un  domicilio  digitale  e
sono individuate altre  modalita'  con  le  quali,  per  superare  il
divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro  che
non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.»; 
  g)  al  comma  4-bis  le  parole  «di  cui  ai  commi  1  e  2   le
amministrazioni possono predisporre le  comunicazioni  ai  cittadini»
sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla data fissata nel decreto
di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto
un domicilio digitale ai sensi del  comma  1-bis»  e  le  parole  «ai
cittadini stessi» sono sostituite dalle seguenti: «agli stessi»; 
  h) al comma 4-ter le parole «e conservato»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ed e' disponibile»; 
  i) al comma 4-quinquies: 
  1) al primo periodo, le parole «al comma 1» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 1-ter»; 
  2) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «In  tal  caso,
ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni  elettroniche
aventi valore legale,  colui  che  lo  ha  eletto  non  puo'  opporre
eccezioni relative alla forma e alla  data  della  spedizione  e  del
ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio  digitale).
          - 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line
          offerti dai  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere a) e b), tramite la propria identita' digitale. 
              1. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  i
          professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
          soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle  imprese
          hanno  l'obbligo  di  dotarsi  di  un  domicilio   digitale
          iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. 
              1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,
          chiunque ha  facolta'  di  eleggere  il  proprio  domicilio
          digitale  da  iscrivere  nell'elenco  di  cui  all'articolo
          6-quater. Fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  3-bis),
          chiunque ha la facolta' di richiedere la cancellazione  del
          proprio domicilio digitale dall'elenco di cui  all'articolo
          6-quater. 
              1-ter. I domicili digitali di cui ai commi  1  e  1-bis
          sono  eletti  presso  un  servizio  di  posta   elettronica
          certificata  o  un   servizio   elettronico   di   recapito
          certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS
          secondo le modalita' stabilite con  le  Linee  guida  .  Le
          persone fisiche  possono  altresi'  eleggere  il  domicilio
          digitale  avvalendosi  del  servizio  di  cui  all'articolo
          64-bis. 
              1-quater. I soggetti di cui ai commi 1  e  1-bis  hanno
          l'obbligo di fare un uso diligente  del  proprio  domicilio
          digitale e di comunicare ogni  modifica  o  variazione  del
          medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida . 
              2. (abrogato). 
              3. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID  e  il  Garante
          per la protezione dei dati personali e acquisito il  parere
          della  Conferenza  unificata,  e'  stabilita  la   data   a
          decorrere dalla quale le comunicazioni tra  i  soggetti  di
          cui all'articolo  2,  comma  2,  e  coloro  che  non  hanno
          provveduto a eleggere un domicilio digitale  ai  sensi  del
          comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
          Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con  le
          quali ai predetti  soggetti  e'  messo  a  disposizione  un
          domicilio digitale e sono individuate altre  modalita'  con
          le quali, per superare il  divario  digitale,  i  documenti
          possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di
          accedere direttamente a un domicilio digitale. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui
          e' prevista dalla normativa vigente una  diversa  modalita'
          di comunicazione o di pubblicazione in via  telematica,  le
          amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  o  esercenti  di
          pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente
          tramite il  domicilio  digitale  dallo  stesso  dichiarato,
          anche ai sensi dell'articolo 21-bis della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico.  Ogni
          altra forma di  comunicazione  non  puo'  produrre  effetti
          pregiudizievoli  per   il   destinatario.   L'utilizzo   di
          differenti  modalita'  di  comunicazione  rientra   tra   i
          parametri di valutazione della performance dirigenziale  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150. 
              4-bis In assenza del domicilio  digitale  e  fino  alla
          data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i  soggetti
          di cui all'articolo  2,  comma  2  possono  predisporre  le
          comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio
          digitale  ai  sensi  del   comma   1-bis   come   documenti
          informatici  sottoscritti  con  firma  digitale   o   firma
          elettronica  qualificata  o  avanzata,  da  conservare  nei
          propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
          o raccomandata con avviso di ricevimento,  copia  analogica
          di  tali  documenti  sottoscritti   con   firma   autografa
          sostituita  a   mezzo   stampa   predisposta   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
          12 dicembre 1993, n. 39 . 
              4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano
          a tutti gli effetti di legge gli obblighi di  conservazione
          e di esibizione dei documenti previsti  dalla  legislazione
          vigente laddove la copia  analogica  inviata  al  cittadino
          contenga una  dicitura  che  specifichi  che  il  documento
          informatico,  da  cui  la  copia  e'   tratta,   e'   stato
          predisposto ed e' disponibile presso  l'amministrazione  in
          conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              4-quater Le modalita' di  predisposizione  della  copia
          analogica di cui ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le
          condizioni di cui all'articolo 23,  comma  2-bis,  salvo  i
          casi in cui il documento rappresenti, per  propria  natura,
          una  certificazione  rilasciata   dall'amministrazione   da
          utilizzarsi nei rapporti tra privati. 
              4-quinquies. Il domicilio speciale di cui  all'articolo
          47 del Codice civile puo' essere  eletto  anche  presso  un
          domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.
          In tal caso, ferma restando  la  validita'  ai  fini  delle
          comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui  che
          lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma
          e alla  data  della  spedizione  e  del  ricevimento  delle
          comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. 
              5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».