Art. 5 
 
                         Comitato consultivo 
 
  1.  Presso  l'Autorita'  competente  e'   istituito   un   Comitato
consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed
il  transito  di  prodotti  a  duplice  uso,  di  merci  soggette  al
regolamento antitortura, di prodotti listati per  effetto  di  misure
restrittive unionali. 
  2.  Il  Comitato,  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta formulata  dall'Autorita'  competente,  esprime  un  parere
obbligatorio, ma non  vincolante,  ai  fini  del  rilascio,  diniego,
annullamento, revoca, sospensione  o  modifica  delle  autorizzazioni
individuali nei  casi  previsti  dal  presente  decreto.  Il  termine
predetto  e'  prorogato  di  ulteriori  novanta  giorni,  qualora  il
Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. 
  3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico ed e' composto dal direttore  generale  competente  per  la
politica commerciale  internazionale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  che  svolge  le  funzioni   di   presidente,   e   da   un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della
cooperazione    internazionale,    dell'interno,    della     difesa,
dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,  della
salute, dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  nonche'
da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli.  Le
funzioni  di  segretario  sono  esercitate  da  un  funzionario   del
Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto  di  voto,
esperti tecnici di provata competenza nei  regimi  di  controllo  dei
prodotti a duplice uso. I componenti del Comitato e gli  esperti,  ai
quali non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ne' rimborsi spese, sono nominati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico. L'Autorita' competente, in sede di
rilascio della Licenza Zero di cui  all'articolo  8  ed  in  caso  di
istruttorie     che     richiedono     adeguate      professionalita'
tecnico-scientifiche non rinvenibili nei quadri dell'Autorita',  puo'
avvalersi di tali esperti per una valutazione tecnica preliminare dei
prodotti a duplice uso. 
  5.  Le  riunioni  del  Comitato  si   svolgono   presso   la   sede
dell'Autorita' competente che ne cura la segreteria e  predispone  il
risultato dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione
per il relativo parere del Comitato. 
  6. Il Comitato e' validamente  costituito  con  la  presenza  della
maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei  presenti
ed e' rinnovato ogni cinque anni. 
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentite  le
altre amministrazioni  di  cui  al  comma  3,  sono  disciplinate  le
modalita' di funzionamento del Comitato.