Art. 5 Piani regionali della mobilita' ciclistica 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilita' ciclistica, il piano regionale della mobilita' ciclistica. Il piano regionale della mobilita' ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalita' della presente legge. 2. Il piano regionale della mobilita' ciclistica disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed e' redatto sulla base dei piani urbani della mobilita' sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle citta' metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale della mobilita' ciclistica definisce: a) la rete ciclabile regionale, che e' individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» ed e' caratterizzata dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalita' di trasporto; b) la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica della suddetta Rete «Bicitalia»; c) nell'ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua nonche' dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale; d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale; e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi extraurbani; f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonche' gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane; g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla lettera f) negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici; h) l'eventuale realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico. 3. Per promuovere la fruizione dei servizi di trasporto intermodali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilita' in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalita' di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche con riguardo alla possibilita' di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto. 4. Nel piano regionale della mobilita' ciclistica sono altresi' definiti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilita' ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti. 5. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e' approvato con deliberazione della regione ed e' inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima attuazione della presente legge il termine di approvazione del piano regionale della mobilita' ciclistica e' stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale della mobilita' ciclistica di cui all'articolo 2, comma 1. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente.