Art. 5 Copertura finanziaria 1. All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo straordinario di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, e' il seguente: «349. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonche' degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all' art. 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno 2016 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».