Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
           del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  177,
il comma 3 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri  in
          conseguenza dell'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello
          Stato).  -  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 18, comma  6,  al  fine  di  salvaguardare  le
          professionalita' esistenti, le specialita' e  l'unitarieta'
          delle funzioni del Corpo forestale dello  Stato,  assorbito
          nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7: 
                a) le funzioni di  direzione,  di  coordinamento,  di
          controllo e di supporto  generale  svolte  dall'Ispettorato
          generale del Corpo forestale dello Stato sono  assolte  dal
          Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che  si  avvale
          della struttura organizzativa di cui al comma  2,  dedicata
          all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7; 
                b)  l'organizzazione  addestrativa  e  formativa  del
          Corpo forestale dello Stato confluisce  nell'organizzazione
          addestrativa  dell'Arma  dei  carabinieri  e  assicura   la
          formazione    specialistica    del    personale    dedicato
          all'assolvimento   delle   specifiche   funzioni   di   cui
          all'articolo 7; 
                c) l'organizzazione aerea del Corpo  forestale  dello
          Stato  confluisce  nel   servizio   aereo   dell'Arma   dei
          carabinieri, ad eccezione delle  componenti  trasferite  al
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ai   sensi   del
          successivo articolo 9; 
                d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato
          confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri; 
                e) l'organizzazione territoriale del Corpo  forestale
          dello Stato, nonche'  le  restanti  componenti  centrali  e
          periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture
          organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo  svolgimento
          delle attivita'  dirette  alla  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel
          settore agroalimentare, ad eccezione di  quelle  trasferite
          al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ai  sensi  del
          successivo articolo 9. 
              2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c),  e'
          inserita la seguente: 
                  «c-bis) organizzazione  per  la  tutela  forestale,
          ambientale e agroalimentare;»; 
                b) all'articolo 174, comma 2, lettera b),  le  parole
          «Comandi di divisione, retti  da  generale  di  divisione,»
          sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale
          di divisione o di brigata,»; 
                c) dopo l'articolo 174, e' inserito il seguente: 
                  «Art.  174-bis  (Organizzazione   per   la   tutela
          forestale,   ambientale    e    agroalimentare).    -    1.
          L'organizzazione  forestale,  ambientale  e  agroalimentare
          comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
          all'espletamento, nell'ambito delle  competenze  attribuite
          all'Arma dei carabinieri,  di  compiti  particolari  o  che
          svolgono attivita' di elevata specializzazione  in  materia
          di tutela dell'ambiente,  del  territorio  e  delle  acque,
          nonche' nel campo  della  sicurezza  e  dei  controlli  nel
          settore  agroalimentare,  a  sostegno  o  con  il  supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
                a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale
          e  agroalimentare,  che,  ferme  restando   la   dipendenza
          dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore  della
          Difesa, tramite  il  comandante  generale,  per  i  compiti
          militari,  e  la   dipendenza   funzionale   dal   Ministro
          dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo  162,  comma  1,
          dipende  funzionalmente  dal   Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali per  le  materie  afferenti
          alla sicurezza e tutela  agroalimentare  e  forestale.  Del
          Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, limitatamente  allo  svolgimento
          delle specifiche funzioni espressamente riconducibili  alle
          attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da
          generale di corpo d'armata che esercita  funzioni  di  alta
          direzione, di coordinamento e di  controllo  nei  confronti
          dei comandi dipendenti. L'incarico di vice  comandante  del
          Comando  unita'  per  la  tutela  forestale,  ambientale  e
          agroalimentare e' attribuito al Generale  di  divisione  in
          servizio permanente effettivo del ruolo forestale; 
                b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 
              3. (soppresso)»