Art. 5 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN).»; c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o»; d) al comma 3, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto.».
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 15 (Iscrizione). - 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN). 2. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda. 3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto.». - Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. - Il Titolo XIII del codice penale, reca: «Dei delitti contro il patrimonio».