Art. 5 
 
       Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie 
 
  1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come  stato
di  benessere   fisico,   psichico   e   sociale,   in   applicazione
dell'articolo 6 dell'intesa sancita  il  10  luglio  2014,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
sul nuovo Patto per la salute per gli anni  2014-2016,  e'  istituita
l'area delle  professioni  sociosanitarie,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502. 
  2. In attuazione delle disposizioni del comma  1,  mediante  uno  o
piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  sono  individuati
nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione  di  tali
profili, il cui  esercizio  deve  essere  riconosciuto  in  tutto  il
territorio  nazionale,  avviene  in  considerazione  dei   fabbisogni
connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute  e
nei  Piani  sanitari  e  sociosanitari  regionali,  che  non  trovino
rispondenza in professioni gia' riconosciute. 
  3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di  attivita'
dei  profili  professionali  sociosanitari  definendone  le  funzioni
caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le
professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. 
  4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri  per  il  riconoscimento
dei  titoli  equipollenti  ai   fini   dell'esercizio   dei   profili
professionali di cui ai commi precedenti. Con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari
e acquisito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  e  del
Consiglio superiore di sanita', e' definito  l'ordinamento  didattico
della formazione per i profili professionali sociosanitari. 
  5.  Sono  compresi  nell'area  professionale  di  cui  al  presente
articolo  i   preesistenti   profili   professionali   di   operatore
socio-sanitario,   assistente   sociale,   sociologo   ed   educatore
professionale. Resta  fermo  che  i  predetti  profili  professionali
afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti. 
 
          Note all'art. 5: 
              - L'Intesa tra Governo regioni e Provincie autonome  di
          Trento e Bolzano sancita il 10  luglio  2014,  concerne  il
          nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della  citata  Intesa
          tra Governo  regioni  e  Provincie  autonome  di  Trento  e
          Bolzano sancita il 10 luglio 2014: 
              «Art.  6.  -  1.  Le  attivita'  indicate  al  presente
          articolo sono effettuate nei limiti delle risorse  previste
          a  legislazione  vigente  per  gli  ambiti  di   intervento
          individuati nei successivi commi. 
              2. Le regioni disciplinano i principi e  gli  strumenti
          per l'integrazione dei servizi e delle attivita' sanitarie,
          sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della
          non  autosufficienza,  della  disabilita',   della   salute
          mentale adulta e dell'eta'  evolutiva,  dell'assistenza  ai
          minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle ASL
          ed agli altri enti  del  sistema  sanitario  regionale  per
          l'erogazione congiunta degli interventi, nei  limiti  delle
          risorse programmate per il Ssr e per il Sistema dei servizi
          sociali per le rispettive competenze. 
              3.  L'accesso   alla   rete   integrata   dei   servizi
          sociosanitari  avviene  tramite  un   "punto   unico"   che
          indirizza  il  cittadino  al  percorso   sociosanitario   e
          socioassistenziale   adeguato   alle   sue   condizioni   e
          necessita'. 
              4. Per l'individuazione del setting di erogazione delle
          prestazioni   sociosanitarie   (domiciliare,   territoriale
          ambulatoriale,   semiresidenziale   o    residenziale)    e
          l'ammissione  ad  un  livello  appropriato  di   intensita'
          assistenziale    si    fa    ricorso    alla    valutazione
          multidimensionale effettuata con uno  strumento  valutativo
          del quale sia stata verificata la  corrispondenza  con  gli
          strumenti gia' concordati dalle regioni  con  il  Ministero
          della salute. 
              5. La valutazione multidimensionale accerta la presenza
          delle  condizioni  cliniche  e  delle  risorse  ambientali,
          familiari e sociali, incluse quelle  rese  disponibili  dal
          Sistema dei servizi  sociali,  che  possano  consentire  la
          permanenza al domicilio della persona non autosufficiente. 
              6. Il Piano delle prestazioni personalizzato, formulato
          dall'equipe   responsabile   della    presa    in    carico
          dell'assistito,   individua   gli   interventi    sanitari,
          sociosanitari e sociali che i servizi sanitari territoriali
          e i servizi sociali si impegnano a garantire, anche in modo
          integrato,  secondo  quanto  previsto  per  le   rispettive
          competenze dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  29  novembre  2001  e  successive   modifiche   e
          integrazioni. 
              7.  Al   fine   di   promuovere   una   piu'   adeguata
          distribuzione delle prestazioni assistenziali domiciliari e
          residenziali rivolte ai malati cronici non autosufficienti,
          a conferma ed integrazione di  quanto  gia'  stabilito  dal
          Patto per la salute 2010-2012, si conviene che le regioni e
          le Province  autonome,  ciascuna  in  relazione  ai  propri
          bisogni territoriali rilevati, adottano ovvero aggiornano i
          progetti  di  attuazione  dei   commi   precedenti,   dando
          evidenza: 
                del fabbisogno di posti letto, espresso  in  funzione
          della  popolazione  da  assistere   presso   le   strutture
          residenziali e semiresidenziali destinate ai malati cronici
          non autosufficienti, ai disabili, alle persone con disturbi
          psichiatrici, ai minori  e  alle  persone  con  dipendenze,
          articolato per intensita' assistenziale e per durata e  con
          evidenza   di   proporzione   tra   assistiti   in   regime
          residenziale e in regime domiciliare; 
                del   fabbisogno,   espresso   in   funzione    della
          popolazione da assistere,  e  l'organizzazione  delle  cure
          domiciliari  sanitarie  e  socio-sanitarie  articolate  per
          intensita', complessita' e durata dell'assistenza; 
                delle modalita' di integrazione nelle UVMD  di  tutte
          le  professionalita',  anche  al  fine  di  garantire   una
          gestione integrata delle  risorse  impiegate  nel  progetto
          assistenziale. 
              8. Le regioni si impegnano  ad  armonizzare  i  servizi
          socio sanitari, individuando standard  minimi  qualificanti
          di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie che saranno
          definite anche in relazione al numero e alla tipologia  del
          personale impiegato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
          5  giugno  2003,  n.   131,   recante   «Disposizioni   per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: 
              «Art. 8. - (Omissis). 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3-octies  del  citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  di  cui  in
          note all'art. 1: 
              «Art. 3-octies (Area delle professioni sociosanitarie).
          - 1. Con decreto del Ministro della  sanita',  di  concerto
          con il Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  e  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, sentito il Consiglio superiore di sanita'  e  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  e'   disciplinata
          l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale,
          dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e
          sono individuate le  relative  discipline  della  dirigenza
          sanitaria. 
              2. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
          con il Ministro per la  solidarieta'  sociale,  sentito  il
          Ministro per  l'universita'  e  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e acquisito il parere del  Consiglio  superiore
          di sanita', sono integrate le tabelle dei servizi  e  delle
          specializzazioni equipollenti previste per  l'accesso  alla
          dirigenza sanitaria del Servizio  sanitario  nazionale,  in
          relazione  all'istituzione   dell'area   sociosanitaria   a
          elevata integrazione sanitaria. 
              3. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
          con  il  Ministro  per  la   solidarieta'   sociale,   sono
          individuati, sulla base di  parametri  e  criteri  generali
          definiti dalla Conferenza unificata di cui all'art.  8  del
          decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  i  profili
          professionali   dell'area    sociosanitaria    a    elevata
          integrazione sanitaria. 
              4. Le figure professionali di livello non  dirigenziale
          operanti nell'area sociosanitaria  a  elevata  integrazione
          sanitaria, da formare con corsi di  diploma  universitario,
          sono  individuate  con  regolamento  del   Ministro   della
          sanita', di concerto  con  i  Ministri  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   e   per   la
          solidarieta' sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23  agosto  1988,  n.  400;  i  relativi  ordinamenti
          didattici sono definiti dagli atenei,  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  sulla
          base  di  criteri  generali  determinati  con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, emanato di concerto  con  gli  altri  Ministri
          interessati, tenendo conto dell'esigenza di una  formazione
          interdisciplinare, adeguata alle competenze  delineate  nei
          profili professionali e attuata con  la  collaborazione  di
          piu' facolta' universitarie. 
              5.   Le   figure   professionali   operanti   nell'area
          sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
          in  corsi  a  cura  delle  regioni,  sono  individuate  con
          regolamento del Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano, ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400;  con  lo
          stesso  decreto  sono  definiti  i   relativi   ordinamenti
          didattici.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  Province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».