Art. 5 
 
 
                          Misure di tutela 
 
  1. Al fine di assicurare l'incolumita' dei testimoni di giustizia e
degli altri protetti e la sicurezza dei  loro  beni,  sono  applicate
speciali misure di tutela che, secondo la gravita' e l'attualita' del
pericolo, possono prevedere: 
    a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione; 
    b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le
abitazioni, per gli immobili e  per  le  aziende  di  pertinenza  dei
protetti; 
    c) l'adozione delle misure necessarie per gli  spostamenti  nello
stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza; 
    d) il trasferimento in luoghi protetti; 
    e) speciali modalita' di  tenuta  della  documentazione  e  delle
comunicazioni al servizio informatico; 
    f) l'utilizzazione di documenti di copertura; 
    g)  il  cambiamento  delle  generalita'  ai  sensi  del   decreto
legislativo 29 marzo  1993,  n.  119,  autorizzato  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della  giustizia,
garantendone  la  riservatezza   anche   in   atti   della   pubblica
amministrazione; 
    h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico,
eventualmente  necessaria,  nel  rispetto  delle  direttive  generali
impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della  pubblica
sicurezza. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  decreto  legislativo  29  marzo  1993,  n.   119
          (Disciplina  del  cambiamento  delle  generalita'  per   la
          protezione di coloro che collaborano con la giustizia),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95.