Art. 5 Misure di tutela 1. Al fine di assicurare l'incolumita' dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravita' e l'attualita' del pericolo, possono prevedere: a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione; b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti; c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza; d) il trasferimento in luoghi protetti; e) speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico; f) l'utilizzazione di documenti di copertura; g) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione; h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95.