Art. 5 Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14-quinquies»; b) al comma 2, le parole: «tutti» e «, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge» sono soppresse; c) al comma 3, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e)-bis puo' promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui all'articolo 5, comma 4»; d) al comma 3, lettera f), il numero: «11» e' sostituito dal seguente «10»; e) al comma 3, dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) insedia e convoca l'Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell'articolo 11-bis;»; f) al comma 3, lettera n), le parole: «delle deliberazioni dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, nonche'» sono soppresse e dopo le parole «commi 1 e 3;» sono inserite le seguenti: «, nonche' nel rispetto delle deliberazioni della Autorita' di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza»; g) al comma 3, dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell'organico del soggetto di cui all'articolo 17, il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18; h) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis), soggetto a revisione annuale, ha validita' triennale e ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attivita' sempre in ambito portuale. 3-ter. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui al comma 3-bis, l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 15-bis, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 8, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 8 (Presidente dell'autorita' di sistema portuale). - 1. Il Presidente e' nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Presidente e' scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Autorita' di sistema portuale, resta in carica quattro anni e puo' essere riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'art. 9, comma 5, lettera b). Il Presidente e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 3. Il Presidente: a) nomina e presiede il Comitato di gestione; b) propone la nomina del Segretario generale; c) sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, il piano operativo triennale; d) sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione, il piano regolatore di sistema portuale; e) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale; e)-bis puo' promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui all'art. 5, comma 4; f) dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui all'art. 6, comma 10; g) provvede al coordinamento delle attivita' svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di sportello unico doganale e dei controlli, nonche' al coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente puo', altresi', promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra l'autorita' e le altre amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la semplificazione delle procedure; h) promuove programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o comunitari; i) partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento; l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma; m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; m-bis) insedia e convoca l'Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell'art. 11-bis; n) esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all'Autorita' di sistema portuale dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3, nonche' nel rispetto delle deliberazioni della Autorita' di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza; o) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni; p) puo' disporre dei poteri di ordinanza di cui all'art. 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione; q) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita' marittima e le amministrazioni locali interessate; r) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'Autorita' di sistema portuale; s) il presidente dell'autorita' di sistema portuale, inoltre, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, puo' convocare apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto; s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell'organico del soggetto di cui all'art. 17, il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18. 3-bis. Il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis), soggetto a revisione annuale, ha validita' triennale e ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attivita' sempre in ambito portuale. 3-ter Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui al comma 3-bis, l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota delle risorse di cui all'art. 17, comma 15-bis, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Il Presidente riferisce annualmente sull'attivita' svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.». - Per il testo dell'art. 14-quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 5 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 1 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 6 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 11-bis della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 8 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note all'art. 8. - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15, comma 11, del presente decreto legislativo: «Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'. 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.». - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo art. 15. - Per il testo dell'art. 18 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo art. 15.