Art. 5 
 
             Disposizioni transitorie e di coordinamento 
 
  1. I componenti degli organi dell'A.S.I., in carica  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, restano  in  carica  fino  al
completamento dei mandati loro conferiti. 
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' abrogato; 
    b) nella rubrica, le parole: «, Agenzia spaziale  italiana»  sono
soppresse. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                            Gentiloni   Silveri,    Presidente    del
                            Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 9 (Consiglio nazionale delle ricerche e  Istituto
          nazionale di fisica nucleare). - In vigore dal 16  febbraio
          2010 1.  Il  consiglio  di  amministrazione  del  Consiglio
          nazionale  delle  ricerche  (CNR)  e'  composto  da   sette
          componenti scelti tra personalita' di  alta  qualificazione
          tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di  comprovata
          esperienza gestionale di enti ed  istituzioni  pubbliche  o
          private, di  cui:  quattro,  tra  i  quali  il  presidente,
          designati dal Ministro,  di  cui  uno  su  indicazione  del
          presidente della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri  tre
          designati  uno   dalla   Conferenza   dei   rettori   delle
          universita'  italiane,  uno  dalla  Confindustria  ed   uno
          espressione della comunita' scientifica di riferimento.  Il
          relativo consiglio scientifico  di  cui  all'art.  10  puo'
          essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti. 
              2. Al fine  di  sostenere  la  competitivita'  anche  a
          livello internazionale  delle  competenze  di  ricerca,  lo
          statuto del CNR assegna ai dipartimenti  interni  anche  un
          ruolo  centrale  di  riferimento  e  valorizzazione   delle
          comunita' tematiche e  disciplinari  in  ambito  nazionale,
          nonche' nell'affidamento  agli  istituti  dei  programmi  e
          progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse,
          ferme restando le specifiche competenze  e  responsabilita'
          del consiglio di amministrazione. Il predetto  statuto  del
          CNR puo' altresi' prevedere una struttura organizzativa  di
          programmazione e coordinamento delle attivita' polari. 
              3. (abrogato). 
              4.   La   composizione    del    consiglio    direttivo
          dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare  (INFN)   e'
          ridotta dei due componenti rappresentativi  degli  enti  di
          livello non ministeriale. Restano in vigore le  particolari
          disposizioni del  vigente  ordinamento  dell'ente  relative
          alla nomina degli organi statutari.».