(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
                         Diritti e obblighi 
 
  1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste
dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del  Consorzio  in
vista del conseguimento degli  scopi  statutari  e  allo  svolgimento
delle attivita' consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi
e delle prestazioni offerte dal Consorzio. 
  2.  I  consorziati  sono  tenuti  all'adempimento  degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 14  marzo  2014,
n. 49. 
  3. I  consorziati  sono,  altresi',  tenuti  all'adempimento  degli
obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare
sono obbligati a: 
    a) concorrere alla costituzione del fondo consortile; 
    b)   versare   il   contributo   consortile   annuo    deliberato
dall'Assemblea ordinaria; 
    c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e  le
informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile; 
    d) sottoporsi a tutti  i  controlli  disposti  dal  Consiglio  di
amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli
obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la  riservatezza
dei dati dei partecipanti; 
    e) osservare lo statuto, i regolamenti e le  deliberazioni  degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i partecipanti; 
    f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere  attivita'
contrastante con le finalita' dello stesso. 
  4. Il Consorzio  accerta  il  corretto  adempimento  da  parte  dei
partecipanti degli obblighi di cui al comma 3 e intraprende le azioni
necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi. 
  5. In caso d'inadempimento degli  obblighi  consortili  di  cui  al
comma 3, il Consiglio di amministrazione puo' irrogare  una  sanzione
pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con regolamento
consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 21,  sono  individuate
le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni  applicabili
e le norme del  relativo  procedimento.  In  sede  di  Assemblea,  il
partecipante sanzionato non puo' esercitare il diritto di  voto  fino
all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata.