Art. 5 
 
                       Proposta di istituzione 
 
  1. Le proposte di istituzione  di  una  ZES  sono  presentate,  nel
rispetto della disciplina europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato,
secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti  regionali,  al
Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della  regione,
sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei  requisiti
di cui agli articoli 3 e 6. 
  2.  Le  proposte  di  istituzione  di   ZES   interregionali   sono
presentate, secondo le forme  stabilite  dai  rispettivi  ordinamenti
regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta
congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci
delle aree interessate,  nel  rispetto  dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 3, 4 e 6. 
  3. Il Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno  puo'
richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo  7,
integrazioni o modifiche al  Piano  di  sviluppo  strategico  di  cui
all'articolo 6. Le richieste di integrazione o modifica,  di  cui  al
periodo precedente, ove non accolte  sono  da  considerarsi  ostative
all'adozione del decreto di cui all'articolo 7.