Art. 5 
 
 
               Esercizio dell'attivita' dei condhotel 
 
  1. Le Regioni, con propri provvedimenti, disciplinano le  modalita'
per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' dei condhotel  nel  rispetto
della legislazione vigente e delle disposizioni di  cui  al  presente
decreto. 
  2. I servizi di cui all'articolo 31, comma 1 del  decreto-legge  n.
133 del 2014, per le unita'  abitative  a  destinazione  residenziale
devono, comunque, essere erogati per un numero di anni non  inferiore
a dieci dall'avvio dell'esercizio del condhotel, fatti salvi  i  casi
di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta'
dell'esercente. La violazione dell'obbligo di cui  al  primo  periodo
configura, al momento della cessazione anticipata  della  prestazione
dei servizi, un mutamento non  consentito  della  destinazione  d'uso
dell'immobile. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, del citato
          decreto-legge n. 133: 
              «Art. 31 (Misure per la riqualificazione degli esercizi
          alberghieri). -  1.  Al  fine  di  diversificare  l'offerta
          turistica  e   favorire   gli   investimenti   volti   alla
          riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in   sede   di
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          condizioni di esercizio dei  condhotel,  intendendosi  tali
          gli esercizi alberghieri aperti  al  pubblico,  a  gestione
          unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate
          nello stesso comune o da  parti  di  esse,  che  forniscono
          alloggio, servizi  accessori  ed  eventualmente  vitto,  in
          camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata  e
          complementare,   in   unita'   abitative   a   destinazione
          residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui
          superficie non puo' superare il quaranta  per  cento  della
          superficie    complessiva    dei    compendi    immobiliari
          interessati.».