Art. 5 
 
Modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con  finalita'
                di terrorismo e di altri gravi reati 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente: 
  «Art. 61-bis (Circostanza aggravante del reato  transnazionale).  -
Per i reati puniti con la pena della  reclusione  non  inferiore  nel
massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il  suo
contributo un gruppo criminale  organizzato  impegnato  in  attivita'
criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo  alla
meta'.  Si  applica   altresi'   il   secondo   comma   dell'articolo
416-bis.1.»; 
    b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: 
  «Art. 69-bis (Casi di esclusione del giudizio di  comparazione  tra
circostanze). - Per i delitti  di  cui  all'articolo  407,  comma  2,
lettera a), numeri da 1) a 6), del  codice  di  procedura  penale  le
circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo  98,
concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e  112,  primo
comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono  essere  ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a  queste  se  chi  ha  determinato
altri a  commettere  il  reato,  o  si  e'  avvalso  di  altri  nella
commissione  del  delitto,   ne   e'   il   genitore   esercente   la
responsabilita' genitoriale ovvero il fratello  o  la  sorella  e  le
diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  di  pena  risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»; 
    c) dopo l'articolo 270-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti  e  attenuanti).  -  Per  i
reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, punibili con pena diversa  dall'ergastolo,  la  pena  e'
aumentata  della  meta',  salvo  che  la  circostanza  sia   elemento
costitutivo del reato. 
  Quando concorrono altre  circostanze  aggravanti,  si  applica  per
primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui
al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo
comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti  rispetto
a questa  e  alle  circostanze  aggravanti  per  le  quali  la  legge
stabilisce una pena di specie diversa o ne  determina  la  misura  in
modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni  di
pena si operano  sulla  quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti. 
  Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di  eversione
dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis,
nei confronti del concorrente  che,  dissociandosi  dagli  altri,  si
adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a
conseguenze ulteriori,  ovvero  aiuta  concretamente  l'autorita'  di
polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta  di  prove  decisive
per  l'individuazione  o  la  cattura  dei   concorrenti,   la   pena
dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da  dodici  a
venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'. 
  Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si  applica
l'aggravante di cui al primo comma. 
  Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56,  non  e'
punibile il  colpevole  di  un  delitto  commesso  per  finalita'  di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente
impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti  per  la
esatta  ricostruzione  del  fatto  e  per  la  individuazione   degli
eventuali concorrenti.»; 
    d) dopo l'articolo 416-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 416-bis.1 (Circostanze  aggravanti  e  attenuanti  per  reati
connessi ad attivita' mafiose). - Per i  delitti  punibili  con  pena
diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata  da
un terzo alla meta'. 
  Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste   dagli
articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo  comma
non possono essere  ritenute  equivalenti  o  prevalenti  rispetto  a
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  di  pena
risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 
  Per i delitti di cui all'articolo 416-bis  e  per  quelli  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei
confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli  altri,  si  adopera
per evitare che l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a  conseguenze
ulteriori anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi  decisivi  per  la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione  o  la  cattura  degli
autori dei reati, la pena  dell'ergastolo  e'  sostituita  da  quella
della reclusione da  dodici  a  venti  anni  e  le  altre  pene  sono
diminuite da un terzo alla meta'. 
  Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le  disposizioni
di cui al primo e secondo comma.».