Art. 5 
 
 
                             Pubblicita' 
 
  1.  Alla  pubblicita'  dei  prodotti  fitosanitari  destinati  agli
utilizzatori  non  professionali  si  applica   l'articolo   66   del
regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  2. La pubblicita' riporta il numero di registrazione del  prodotto,
rilasciato dal Ministero della salute, e richiama l'attenzione  sulle
avvertenze  specifiche   e,   se   figurano   nell'etichetta,   sulle
indicazioni e sui simboli di pericolo. 
  3. Le affermazioni contenute nella  pubblicita'  sono  tecnicamente
giustificabili sulla base  delle  condizioni  di  autorizzazione  del
prodotto ed in linea con l'etichetta  pubblicata  sul  sito  web  del
Ministero della salute. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti al  predetto  regolamento  (CE)  n.
          1107/2009, si veda nelle note alle premesse.