Art. 5 
 
               Aree escluse dalla definizione di bosco 
 
  1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto  salvo
quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli  articoli  143  e
156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  non  rientrano
nella definizione di bosco: 
    a) le formazioni di origine  artificiale  realizzate  su  terreni
agricoli anche a seguito dell'adesione  a  misure  agro-ambientali  o
nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola  comune
dell'Unione europea; 
    b) l'arboricoltura da legno, di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera  n),  le  tartufaie  coltivate  di  origine  artificiale,   i
noccioleti e i castagneti  da  frutto  in  attualita'  di  coltura  o
oggetto di ripristino colturale, nonche' il bosco ceduo  a  rotazione
rapida  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  lettera   k),   del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013; 
    c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i  vivai,  compresi  quelli  siti  in  aree  non
forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi  del  decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree  non  forestali,
le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale,  gli  impianti
di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi,  i
filari e i gruppi di piante arboree; 
    d)  le  aree  soggette  a  misure  e  piani  di  eradicazione  in
attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2014. 
  2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto  salvo
quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli  articoli  143  e
156 del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  non  sono
considerati  bosco,  esclusivamente  ai  fini  del  ripristino  delle
attivita' agricole e pastorali  o  del  restauro  delle  preesistenti
edificazioni,  senza  aumenti  di  volumetrie  e  superfici  e  senza
l'edificazione di nuove costruzioni: 
    a) le formazioni di specie arboree, associate  o  meno  a  quelle
arbustive, originate da processi naturali o artificiali  e  insediate
su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche  a  seguito  di
abbandono colturale o di preesistenti attivita' agro-silvo-pastorali,
riconosciute  meritevoli   di   tutela   e   ripristino   dal   piano
paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di
collaborazione stipulati ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali  compenti  in  materia
agro-silvo-pastorale, ambientale e  paesaggistica  e  dai  competenti
organi  territoriali  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo, conformemente ai  criteri  minimi  nazionali
definiti ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  11,  e  fatti  salvi  i
territori gia' tutelati per subentrati interessi naturalistici; 
    b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come  paesaggi
rurali di interesse storico e inserite nel  «Registro  nazionale  dei
paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle
conoscenze  tradizionali»,  istituito  presso  il   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
    c) i manufatti e i nuclei rurali gia' edificati che  siano  stati
abbandonati e  colonizzati  da  vegetazione  arborea  o  arbustiva  a
qualunque stadio d'eta'. 
  3. Le fattispecie  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  2
continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione
degli interventi di ripristino e recupero delle attivita' agricole  e
pastorali autorizzati dalle strutture competenti. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti agli articoli 143 e 156 del decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4,  paragrafo  1,
          lettera k) del citato regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013: 
              «Art. 4. (Definizioni e relative disposizioni).  1.  Ai
          fini del presente regolamento si intende per: 
              (Omissis). 
                  k) "bosco ceduo a rotazione rapida":  le  superfici
          coltivate con quelle specie arboree del codice NC  0602  90
          41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie
          legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno  dopo
          la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano  nella
          stagione successiva e con un ciclo produttivo  massimo  che
          sara' determinato dagli Stati membri;». 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 10  novembre
          2003, n. 386, si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1143/2014  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  22  ottobre  2014  recante
          disposizioni volte a prevenire e gestire  l'introduzione  e
          la diffusione delle specie esotiche invasive e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  4  novembre
          2014, n. L 317. 
              - Per i  riferimenti  all'articolo  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'articolo 4.