Art. 5 Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonche' modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato 1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.». 2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 20. Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attivita' giudiziali 1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. 1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».