Art. 5 
 
               Modalita' di informazione e trasparenza 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sono
tenute a pubblicare tempestivamente le misure contenute nel  presente
regolamento sui rispettivi siti web  istituzionali.  Possono  inoltre
individuare altre forme di diffusione ritenute idonee  a  tutela  del
diritto di informazione dei cittadini e degli operatori sanitari. 
  2. Le misure contenute nel presente regolamento sono oggetto  delle
informazioni rese dal Punto di contatto nazionale istituito ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  38  e  sono
pubblicate sul portale del Ministero della salute. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  7  del   citato   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 38, si veda  nelle  note  alle
          premesse.