Art. 5 
 
               Disposizioni finanziarie e transitorie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  introdotto  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), acquista efficacia a  decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi  automatizzati
del  Ministero  della  giustizia,  da   adottarsi   entro   un   anno
dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  attestante  la  piena
funzionalita' dei sistemi di estrazione, con  modalita'  informatiche
ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della  funzione
di sorveglianza.