Art. 5 Non opponibilita' dei provvedimenti sanzionatori 1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, i provvedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e della legge 24 novembre 1981, n. 689, commessi prima del provvedimento di sequestro dell'azienda, non sono opponibili nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda la nota all'art. 1. - Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110. - Il testo della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.