Art. 5 Organismi pagatori riconosciuti 1. Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. E' fatta salva la possibilita' di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalita' e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su piu' regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento. 3. Gli organismi pagatori forniscono all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell'Unione europea. Assicurano altresi' il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d). 4. Gli organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente impartite dall'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l'affidabilita' del Sistema integrato di gestione e controllo.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013 si veda nelle note all'articolo 2.