Art. 5 Proroga di termini in materia di politiche sociali 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»; b) al comma 3, primo periodo, le parole «e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalita' di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile accedere alla modalita' precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla quale e' avviata una sperimentazione in materia,»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».