Art. 5 
 
         Proroga di termini in materia di politiche sociali 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15  settembre  2017,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «A decorrere  dal  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»; 
  b) al comma 3, primo periodo, le parole «e'  stabilita  la  data  a
partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un  periodo
di almeno sei mesi, accedere alla modalita'  di  presentazione  della
DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita la data a partire
dalla quale e' possibile  accedere  alla  modalita'  precompilata  di
presentazione della DSU, nonche' la data a  partire  dalla  quale  e'
avviata una sperimentazione in materia,»; 
  c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. A  decorrere  dal  1°
gennaio 2019, la DSU ha validita'  dal  momento  della  presentazione
fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal  2019,
all'avvio del periodo di validita' fissato al 1°  settembre,  i  dati
sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a
riferimento l'anno precedente.».